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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04370/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal diniego dell'INPS dell'assegno di natalità previsto dall'art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, opposto a una cittadina di Paese terzo titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ma non del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo richiesto dalla disciplina interna originaria. In primo grado la domanda era stata accolta, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione escludendo il carattere discriminatorio del diniego, ritenendo che l'assegno non fosse prestazione assistenziale e dunque non rientrasse nelle prestazioni di sicurezza sociale tutelate dal diritto UE. Con l'unico motivo di ricorso la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, in relazione all'art. 3 del regolamento CE n. 883/2004, sostenendo che l'assegno di natalità spetti anche ai titolari di permesso di soggiorno per lavoro, pur se privi del permesso di lungo periodo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 54/2022, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, nella parte in cui escludeva dall'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato a fini lavorativi o comunque autorizzati a lavorare e muniti di permesso conforme al reg. CE n. 1030/2002. Ha inoltre valorizzato la sentenza della Corte di giustizia UE del 2 settembre 2021, causa C-350/20, che qualifica l'assegno di natalità come prestazione familiare rientrante nell'art. 3, par. 1, lett. j), reg. CE n. 883/2004. Poiché la ricorrente era titolare di permesso per motivi di lavoro, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione per i necessari accertamenti sulla pretesa e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 125, l. n. 190/2014

    La disposizione, nella versione originaria, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui escludeva dall'assegno di natalità determinati cittadini di Paesi terzi ammessi al lavoro o autorizzati a lavorare.

  • art. 12 direttiva n. 2011/98/UE

    Impedisce di escludere dal beneficio i lavoratori cittadini di Paesi terzi rientranti nell'ambito soggettivo della direttiva.

  • art. 3 regolamento CE n. 883/04

    L'assegno di natalità è ricondotto alle prestazioni familiari incluse nel sistema di coordinamento della sicurezza sociale dell'Unione.

  • art. 3, comma 1, lett. c), direttiva n. 2011/98/UE

    Rileva per qualificare la ricorrente come cittadina di Paese terzo ammessa nello Stato a fini lavorativi.

  • art. 3, paragrafo 1, lett. j), regolamento CE n. 883/04

    L'assegno di natalità è qualificato come prestazione familiare.

  • art. 9 d. lgs. n. 286/98

    Era il requisito di soggiorno di lungo periodo richiesto dalla disciplina interna poi superato dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • regolamento del Consiglio CE n. 1030/2002

    È richiamato quale titolo di permesso di soggiorno idoneo nel ragionamento della Corte costituzionale.

  • artt. 3, 31, 117, comma 1, Cost.

    Parametri costituzionali della questione di legittimità sollevata in relazione alla disciplina dell'assegno di natalità.

  • artt. 20, 21, 24, 31 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamati come parametri eurounitari nella questione di costituzionalità.

Massime di principio

  • Quando una prestazione economica è qualificata dal diritto dell'Unione come prestazione familiare o di sicurezza sociale, lo Stato non può introdurre requisiti soggettivi che ne escludano i lavoratori cittadini di Paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/98/UE.
  • Il requisito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere opposto, se in contrasto con il diritto dell'Unione e con la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interna che lo preveda come condizione esclusiva.
  • Ai fini dell'accesso alla prestazione, rileva la qualità di cittadino di Paese terzo ammesso nello Stato per fini lavorativi, o comunque autorizzato a lavorare, non la sola titolarità del permesso di lungo periodo.
  • Il giudice di legittimità deve conformarsi sia alla pronuncia della Corte costituzionale sia all'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella qualificazione della prestazione e nella verifica dell'ambito soggettivo di tutela.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europeaGiudicato

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