Ordinanza n. 13569/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Roma in data 28 aprile 2026 e notificato in pari data, con il quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dall’odierno ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Roma che ha dichiarato inammissibile l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Roma ha dichiarato inammissibile la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. L'atto si fondava esclusivamente sulla precedente revoca, disposta dal Questore di Caserta il 25 luglio 2025, di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivata dall'utilizzo di documentazione falsa, consistente in una dichiarazione di ospitalità contraffatta. La revoca è stata notificata al ricorrente il 28 aprile 2026, contestualmente alla notifica dell'atto di inammissibilità e del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Roma. Il ricorrente ha dedotto che la revoca era stata autonomamente impugnata dinanzi al TAR Campania - Napoli, nel giudizio R.G. 3099/2026, nel quale era stata accolta l'istanza cautelare con ordinanza n. 1696 del 25 giugno 2026, con fissazione dell'udienza di merito al 10 febbraio 2027. Il TAR Lazio ha rilevato, anche alla luce delle difese dell'Amministrazione, che l'atto del Questore di Roma era direttamente ed esclusivamente giustificato dalla decisione del Questore di Caserta. In camera di consiglio le parti sono state avvisate della possibile sospensione necessaria del giudizio.
La decisione
Il TAR Lazio ha sospeso il giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a., ritenendo logicamente pregiudiziale la definizione del giudizio pendente dinanzi al TAR Campania contro la revoca del permesso di soggiorno. La decisione su tale revoca costituisce infatti l'antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione sull'inammissibilità dell'istanza di rinnovo, poiché il provvedimento romano si fonda esclusivamente sulla revoca casertana. La sospensione opera in attesa della definizione del ricorso R.G. 3099/2026. Ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., il giudizio dovrà essere riassunto mediante istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che definirà il giudizio pregiudiziale. Ogni ulteriore decisione, comprese quelle in rito, nel merito e sulle spese, è stata riservata.
Norme richiamate
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa
La norma impone la sospensione necessaria quando la definizione di un'altra controversia costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile per decidere la causa pendente.
La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea
La disposizione richiama la disciplina civilistica della sospensione del processo amministrativo, consentendo l'applicazione dell'art. 295 c.p.c.
In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione
Nel caso concreto il termine per la prosecuzione è individuato in novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio pregiudiziale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo deve essere disposta la sospensione necessaria quando un'altra controversia, pendente dinanzi allo stesso o ad altro giudice, costituisce antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa principale.
- La sospensione è giustificata quando il provvedimento impugnato trae fondamento diretto ed esclusivo da un precedente provvedimento oggetto di autonomo giudizio: la validità del secondo atto dipende allora dalla definizione della controversia relativa al primo.
- In caso di sospensione del giudizio amministrativo per pregiudizialità, la prosecuzione deve essere promossa mediante istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dal venir meno della causa sospensiva; quando questa consiste nella pendenza del giudizio pregiudiziale, il termine decorre dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Come è indicizzato
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