Cassazione Penale, Sentenza n. 30230/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di liberazione anticipata relativa al periodo presofferto 30/09/2019 - 30/03/2021. Il rigetto si fondava sulla valutazione negativa di tre semestri, dovuta alla recidiva criminosa manifestatasi nel marzo 2021 (evasione dalla detenzione domiciliare), con conseguente revoca della misura alternativa. Il ricorrente deduceva che la valutazione deve essere frazionata per semestri e che la condotta del marzo 2021 non era di gravità tale da inficiarne la partecipazione rieducativa nei semestri precedenti; inoltre contestava che la revoca della detenzione domiciliare avrebbe avuto efficacia solo ex nunc, attenuando la rilevanza della condotta.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha riaffermato che, pur essendo il criterio della valutazione frazionata per semestri applicabile, una trasgressione (soprattutto se costituisce reato) può incidere negativamente anche sui semestri anteriori qualora la condotta riveli che la partecipazione all'opera rieducativa era apparente e quindi vanificata. Ha ritenuto congrua e non viziata la motivazione del Tribunale di sorveglianza che ha descritto entità e natura dell'evasione (durata dell'allontanamento, futilità) come sintomi di persistente incapacità di adattamento. La revoca della detenzione domiciliare non poteva avere efficacia retroattiva (ex nunc) e il tempo trascorso in misura alternativa va comunque computato come pena espimata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 54 Ordinamento penitenziario (Ord. pen.)
Le condotte costituenti reato possono dare causa alla revoca della liberazione anticipata già concessa e impedire la concessione del beneficio se la condotta risulta incompatibile con il riconoscimento della pregressa partecipazione rieducativa
Corte costituzionale
Il principio secondo cui una condotta successiva può incidere sulla valutazione delle fasi precedenti del percorso rieducativo quando appaia incompatibile con la ricostruzione della reale partecipazione al percorso stesso
art. 616 codice di procedura penale
Norma applicata per l'imposizione delle spese processuali al ricorrente soccombente
Massime di principio
- La valutazione ai fini della liberazione anticipata è in linea di massima frazionata per semestri, ma non è isolata: una violazione successiva può incidere anche sui semestri anteriori se dimostra che la partecipazione all'opera rieducativa era solo apparente
- I reati commessi durante o dopo il periodo presofferto hanno un peso maggiore rispetto a semplici illeciti disciplinari e possono determinare la revoca o l'impedimento del beneficio
- La revoca della detenzione domiciliare non ha efficacia retroattiva: il periodo trascorso in misura alternativa viene comunque computato come pena esppiata
- Per contrastare un diniego bisogna dimostrare che la condotta successiva è irrilevante o di lieve entità, oppure che non sussiste nesso con la partecipazione rieducativa anteriore; è utile contestare la gravità, la durata e la natura della violazione e richiedere chiara motivazione
- Il giudice di sorveglianza deve motivare in modo puntuale il nesso tra la trasgressione e la presunta inefficacia del percorso rieducativo, e tale motivazione è sindacabile in cassazione solo per vizi di logica o insufficienza patologica
- Comportamenti disciplinari avvenuti fuori dal periodo in esame possono essere richiamati come elemento rafforzativo, ma la loro incidenza dipende dalla gravità e dalla relazione con la condotta criminale
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