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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19929/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta dopo la proposizione dello stesso e accettata dai controricorrenti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre compensato le spese, ritenendo sussistenti giusti motivi in relazione all'esito del procedimento, e ha escluso il riconoscimento del doppio contributo unificato in ragione dell'esito della lite.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia originava dalla domanda risarcitoria proposta da un privato nei confronti della comunità montana per il mancato riconoscimento di provvidenze previste dal Regolamento CEE n. 2080/1992 in relazione alla posa di un impianto di arboricoltura su terreni seminativi di proprietà del medesimo. L'ente aveva inizialmente riconosciuto le provvidenze, salvo poi revocarle assumendo che il prezzo per ettaro indicato dal richiedente fosse non corretto. Il tribunale aveva respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, poi accolto parzialmente la domanda risarcitoria; la corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione dell'ente. In cassazione l'ente ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello, ma successivamente ha depositato rinuncia al ricorso, notificata alle controparti e da queste accettata.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 2080/1992

    costituiva il presupposto amministrativo delle provvidenze richieste dal privato per l'impianto di arboricoltura

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione

  • art. 92 c.p.c.

    le spese possono essere compensate in presenza di giusti motivi collegati all'esito del procedimento

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito della lite

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando notificata alle controparti e da queste accettata, comporta l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può compensare le spese se ricorrono giusti motivi connessi alla vicenda processuale.
  • L'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti chiude il processo di legittimità senza decisione sul merito delle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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