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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23501/2021 del 26/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un appezzamento di terreno sito in Palermo, assoggettato a procedura espropriativa urgente ai sensi del d.P.R. n. 327/2001. Dopo l'offerta dell'indennità provvisoria e la successiva dichiarazione di accettazione da parte degli espropriati, il Comune ha liquidato la somma applicando la ritenuta del 20% ritenuta dovuta per la destinazione urbanistica dell'area. I proprietari hanno però agito per annullare l'accordo sull'indennità, deducendo che la loro accettazione era stata determinata da errore sulla classificazione urbanistica del bene e che tale errore era essenziale. La Corte d'appello ha accolto la domanda, qualificando l'accordo come annullabile per errore ai sensi degli artt. 1427 ss. c.c. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 22 e 37 d.P.R. n. 327/2001, degli artt. 1427, 1428, 1429 e 1431 c.c. e dell'art. 1363 c.c., sostenendo che l'accordo aveva natura negoziale pubblica inserita in un procedimento autoritativo, che le valutazioni fiscali erano estranee al contenuto dell'intesa e che comunque l'errore non era essenziale; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Palermo e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nel procedimento espropriativo disciplinato dal d.P.R. n. 327/2001, l'accettazione dell'indennità provvisoria, una volta prestata senza riserva e seguita dall'incameramento delle somme, cristallizza la volontà degli espropriati e preclude la successiva contestazione giudiziale dell'indennità o la richiesta di importi diversi da quelli concordati. Ha inoltre osservato che la postilla relativa alla non assoggettabilità alla ritenuta fiscale riguardava profili tributari non disponibili dalle parti e comunque estranei alla determinazione consensuale dell'indennità.

Norme richiamate

  • art. 22 d.P.R. n. 327/2001

    "Determinazione urgente dell'indennità provvisoria"

    disciplina l'ipotesi di urgenza, consentendo l'emanazione ed esecuzione del decreto di esproprio sulla base della determinazione urgente dell'indennità e prevedendo l'invito al proprietario a comunicare se la condivide.

  • art. 26, comma 5, d.P.R. n. 327/2001

    configura una facoltà del proprietario di percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo effettivamente spettante, solo se non vi sia accettazione dell'indennità.

  • art. 37 d.P.R. n. 327/2001

    richiamato dal ricorrente in tema di determinazione dell'indennità e della ritenuta applicata, ma la Corte ritiene che i profili fiscali richiamati non incidano sulla validità dell'accordo sull'indennità.

  • art. 35 d.P.R. n. 327/2001

    menzionato come norma di disciplina fiscale analoga alla previgente disciplina sulle plusvalenze, estranea alla determinazione indennitaria.

  • artt. 1427, 1428, 1429, 1431 c.c.

    richiamati dalla Corte d'appello per l'annullabilità per errore; la Cassazione esclude che, nel caso concreto, l'errore dedotto possa travolgere l'accordo validamente formato nel procedimento ablatorio.

  • art. 1363 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di interpretazione dell'accordo, ma la decisione ruota soprattutto sulla natura e sugli effetti dell'accettazione dell'indennità nel procedimento espropriativo.

  • art. 91 c.p.c.

    motivo sulle spese assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel procedimento espropriativo, l'accettazione dell'indennità provvisoria, una volta espressa senza riserva e seguita dal pagamento/incameramento della somma, ha efficacia preclusiva rispetto alla successiva contestazione giudiziale dell'indennità stessa.
  • L'accordo sull'indennità di espropriazione inserito nel procedimento ablatorio ha natura negoziale, ma è vincolato ai criteri legali inderogabili di determinazione dell'indennità e non può essere rimesso in discussione tramite contestazioni estranee a tali criteri.
  • I profili meramente fiscali o di tassazione della somma percepita non incidono, di regola, sulla validità o sull'oggetto dell'accordo indennitario, poiché i presupposti impositivi sono stabiliti dalla legge e non dalla volontà delle parti.
  • Se il proprietario non condivide la stima, deve utilizzare gli strumenti previsti dal procedimento espropriativo; se invece accetta l'indennità, non può poi chiedere un diverso quantum salvo che la legge gli consenta espressamente una riserva nel caso di somme non accettate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzataInadempimento
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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