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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25286/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Il pubblico ministero aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato che aveva prestato patrocinio per un cittadino extracomunitario in un procedimento di protezione internazionale. Lamentava irregolarità nella gestione delle cause e sosteneva che, per la serialità dei ricorsi in materia presentati dal difensore, il compenso dovesse essere ridotto. Il Tribunale di Roma aveva però dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che il provvedimento fosse comunque entrato nella sfera di conoscibilità della Procura in data anteriore e che spettasse al ricorrente dimostrare una conoscenza effettiva successiva, nei 30 giorni precedenti il ricorso. In cassazione il P.M. ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 136 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la tardività era stata affermata senza prova di una effettiva comunicazione del decreto alla Procura, ma solo sulla base della presunzione di trasmissione del fascicolo; con il secondo motivo ha dedotto l’omesso esame dell’attestazione scritta del direttore amministrativo della Procura, secondo cui non era stata ricevuta alcuna comunicazione dal Tribunale circa i provvedimenti di liquidazione in favore dell’avv. Pitorri.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in difetto di comunicazione/notificazione, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento, trattandosi di provvedimento decisorio e definitivo. Nel caso concreto, il ricorso in opposizione risultava proposto oltre un anno dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione ed era quindi tardivo. La Corte ha anche rilevato che il ricorso per cassazione era privo dell’esposizione dei fatti di causa, profilo che avrebbe potuto comportarne l’inammissibilità ex art. 366, n. 3 c.p.c., ma ha comunque deciso per il rigetto nel merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, sia perché il ricorso proveniva dalla Procura della Repubblica, sia perché gli intimati non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    ricorso al capo dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato

    l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato si propone con questo rimedio e segue una disciplina impugnatoria soggetta a termine di decadenza.

  • art. 84 d.P.R. 115/2002

    avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 170.

  • art. 702-bis c.p.c.

    il procedimento di opposizione era, ratione temporis, assoggettato al rito sommario di cognizione.

  • art. 702-quater c.p.c.

    il decreto di liquidazione è equiparato a ordinanza del giudice monocratico appellabile con i relativi termini.

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo d'impugnazione

    in mancanza di comunicazione o notificazione del provvedimento, si applica il termine lungo decorrente dalla pubblicazione, anche per l'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002.

  • art. 136 c.p.c.

    dedotto dal ricorrente per contestare la prova della comunicazione, ma la censura è stata respinta perché la tardività è stata desunta in base alla conoscibilità equipollente e al termine lungo.

  • art. 366, n. 3 c.p.c.

    la mancanza dell'esposizione dei fatti di causa nel ricorso per cassazione avrebbe reso il ricorso inammissibile.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ha escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel passaggio sulla ragionevolezza del bilanciamento tra certezza e diritto di difesa operato dall'art. 327 c.p.c.

Massime di principio

  • L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta a un termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione o notificazione manca, opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione.
  • Il decreto di liquidazione del compenso, in quanto provvedimento decisorio e definitivo, non può restare impugnabile sine die: il termine lungo sopperisce alla mancata comunicazione, in funzione di bilanciamento tra certezza delle situazioni giuridiche e diritto di difesa.
  • Chi impugna deve comunque confrontarsi con la decorrenza del termine di impugnazione; la mera contestazione della forma o dell'effettività della comunicazione non basta ove dagli atti emerga che il rimedio sia stato proposto ben oltre il termine lungo.
  • Nel giudizio di cassazione, la mancanza dell'esposizione dei fatti di causa può determinare inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 366, n. 3 c.p.c., a prescindere dall'esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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