Cassazione Penale, Sentenza n. 06012/2026 del 13/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva vizio di motivazione per mancata pronuncia sulla recidiva contestata: la difesa aveva chiesto in appello la disapplicazione della recidiva (giudicata dal Tribunale equivalente alle circostanze attenuanti generiche) e sosteneva che la Corte di Appello, pur richiamando la censura, non l'ha esaminata né motivata, limitandosi a riconoscere la continuazione e a rideterminare la pena. La disapplicazione della recidiva avrebbe potuto determinare l'estinzione del reato per prescrizione, essendo il fatto commesso il 10/03/2017, anteriore all'entrata in vigore della Legge 103/2017.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che i giudici di merito non hanno adeguatamente motivato la sussistenza della recidiva secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza (valutazione concreta della rilevanza dei precedenti alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.). Poiché la motivazione della recidiva non risulta né esplicita né implicitamente desumibile dalle sentenze di merito, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla recidiva e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova per un nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 73 comma 5 DPR 309/90
Norma materiale delittuosa contestata al ricorrente (illecito in materia di stupefacenti) che ha determinato la condanna di merito; utilizzata per inquadrare il reato oggetto del procedimento.
Codice penale, art. 99 (recidiva)
art. 99, comma quinto, cod. pen.
Riferimento ai limiti della recidiva: la recidiva ordinaria, se contestata, richiede valutazione motivata e può essere esclusa dal giudice in base ad una verifica concreta; la recidiva reiterata (comma quinto) se configurata deve invece essere obbligatoriamente applicata.
Codice penale, art. 133 (criteri di determinazione della pena)
Richiamato come insieme di criteri direttivi che il giudice deve usare per valutare se la reiterazione del reato indichi maggiore riprovevolezza e pericolosità dell'autore (natura dei reati, distanza temporale, omogeneità, occasionalità, ecc.).
Legge 103/2017 (menzionata rispetto alla decorrenza della prescrizione)
Rilevante per il calcolo della prescrizione: la disapplicazione della recidiva avrebbe potuto portare all'estinzione del reato per prescrizione maturata prima dell'entrata in vigore della norma.
Massime di principio
- La recidiva, se contestata dal P.M., non può essere lasciata senza una motivazione specifica: il giudice deve valutare concretamente se i precedenti indicano una maggiore riprovevolezza e pericolosità dell'imputato, ponderando i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La mera affermazione formale dell'esistenza di precedenti non è sufficiente: il giudice deve motivare in riferimento alla natura dei reati precedenti, alla distanza temporale, all'omogeneità e all'eventuale occasionalità delle recidive.
- Se la recidiva rientra nella fattispecie della recidiva reiterata (art. 99, comma 5 c.p.) essa va applicata obbligatoriamente; per le altre ipotesi la sua applicazione è valutativa e richiede adeguata motivazione.
- La mancata pronuncia o la motivazione insufficiente sulla recidiva, quando questa è stata espressamente contestata, è vizio che può determinare l'annullamento della sentenza in Cassazione e il rinvio per un nuovo esame.
- Nel valutare l'opportunità di proporre o sostenere un ricorso sulla recidiva, va considerato l'effetto pratico della disapplicazione (es. possibile estinzione per prescrizione) e la data di commissione del reato rispetto a riforme normative rilevanti (come la Legge 103/2017).
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