Cassazione Penale, Sentenza n. 36201/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per errore giudiziario dopo condanna per peculato e successiva assoluzione in sede di revisione. Il ricorrente contestava che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato la sussistenza della colpa grave che osterebbe alla riparazione, sostenendo che l'art. 643 cod. proc. pen. richiede che la colpa abbia effettivamente causato l'errore giudiziario (e non solo vi abbia concorso) e che, nella specie, il suo comportamento non fosse riconducibile a una macroscopica negligenza; inoltre la difesa ha richiamato le circostanze emerse nel procedimento di revisione (restituzione del portafoglio alla presunta proprietaria, documenti e testi acquisiti) come fattori non adeguatamente considerati dalla Corte di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato il gravame. Ha confermato che la Corte di appello, in sede di rinvio, ha correttamente applicato i principi indicati dalla sentenza della Quarta Sezione e ha svolto un'ampia valutazione di merito sulla causalita della colpa grave: ha ritenuto che l'imputato, pur poi assolto in revisione per nuove prove, avesse tenuto comportamenti incompatibili con i doveri di pubblico ufficiale (assenza di verbale, modalità informali di consegna, incongruenze dichiarative), tali da costituire condotta gravemente colposa e da essere la causa esclusiva dell'errore giudiziario che portò all'instaurazione e alla conferma della condanna. La motivazione della Corte di appello è stata considerata non manifestamente illogica e pertanto Cassazione non ha sindacato le valutazioni di merito; conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Regola la riparazione per errore giudiziario; secondo la giurisprudenza richiamata e la Corte, la colpa grave ostativa va intesa come condotta che abbia effettivamente causato l'errore giudiziario e non come mera concorso con altre cause
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; prevede l'ostativita al risarcimento quando il richiedente abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave; è distinta dalla disciplina dell'art. 643 cod. proc. pen.
art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
Consente l'assoluzione in sede di revisione con formula 'per non aver commesso il fatto'; nella vicenda ha determinato la revoca della condanna di primo grado
Prevede la condanna alle spese per i ricorsi rigettati; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norma penale che disciplina il delitto di peculato, il reato per il quale Pumo era stato inizialmente condannato
Regolamento della Polizia Municipale di Trapani, artt. 19 e 34
Predispongono l'obbligo di consegna degli oggetti rinvenuti all'ufficio competente e la redazione di apposito verbale; la loro violazione è stata valutata come indice di colpa grave dell'operante
Massime di principio
- Distinguere sempre tra riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 cod. proc. pen.) e riparazione per errore giudiziario (art. 643 cod. proc. pen.): nella prima la colpa grave può consistere anche nel concorso a darvi causa, nella seconda è richiesto che la colpa abbia concretamente causato l'errore giudiziario
- In sede di riparazione per errore giudiziario il giudice valuta il nesso causale tra la condotta del richiedente e l'errore: omissioni o violazioni dei doveri ufficiali assumono rilievo solo se è dimostrabile che hanno effettivamente determinato l'errore
- L'assoluzione in sede di revisione fondata su nuovi elementi non garantisce automaticamente il diritto alla riparazione se permangono elementi che collegano la condotta del prosciolto alla causa dell'errore giudiziario
- Le valutazioni di fatto della Corte territoriale sono sindacabili dalla Cassazione solo per vizio motivazionale o manifesta illogicità; una motivazione coerente e argomentata suonera di regola confermata
- La mancata redazione di atti obbligatori o la violazione di regolamenti interni possono costituire indizi rilevanti di colpa grave quando risultino collegati causalmente all'errore giudiziario
- In caso di rigetto del ricorso per riparazione, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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