Cassazione Penale, Sentenza n. 36171/2023 del 30/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado relativa al reato di detenzione ai fini di spaccio di 156 g di cocaina. Catapano deduceva: (i) vizio procedurale per presunta mancata valutazione di una proposta di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; (ii) mancata o lacunosa motivazione in ordine al rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in equivalenza con la recidiva. Zonile chiedeva la cassazione per errata qualificazione e applicazione della recidiva (sosteneva che non ricorressero i presupposti per la recidiva reiterata aggravata ai sensi dell'art. 99 c.p.) e per errata determinazione dell'aumento di pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Motivazioni principali: per Catapano non vi era mai stato un vero "concordato in appello" (le parti si erano limitate a rinunciare ad alcuni motivi, senza un accordo complessivo), dunque l'art. 599-bis non è applicabile e la Corte territoriale ha legittimamente proceduto al dibattimento e raccolto le conclusioni delle parti; le attenuanti generiche non sono state riconosciute perché mancavano allegazioni concrete e pertinenti giustificative, benché il comportamento processuale non ostruzionistico abbia comunque inciso favorevolmente sul trattamento sanzionatorio. Per Zonile la recidiva reiterata e specifica è stata correttamente ritenuta in presenza di pregresse condanne con identità di "indole" (finalità di lucro) anche se non tutte le precedenti risultavano utilizzabili; l'aumento di pena è risultato entro i limiti previsti dalla legge. Per entrambi è disposta la condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 605 cod. proc. pen.
Norma procedurale che regola la materia dei ricorsi per cassazione; la Corte ha deciso in base alle regole di ammissibilità e manifestata fondatezza dei motivi
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina il 'patteggiamento in appello' (concordato con rinuncia ai motivi). Va applicata solo se è stata effettivamente proposta e concordata una definizione; la semplice rinuncia ad alcuni motivi non equivale a un concordato
art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.
Prevede che, se il giudice rigetta l'accordo, debba disporre la prosecuzione del dibattimento: la sentenza immediata senza prosecuzione è nulla. Nel caso però non si era formato alcun accordo, per cui la Corte ha regolarmente proseguito
art. 178 lett. b) e c) e art. 180 cod. proc. pen.
Richiamati nel contesto della nullità: la giurisprudenza precedente sancisce che la pronuncia immediata dopo rigetto di un concordato senza prosecuzione può comportare nullità, ma qui la fattispecie differiva per l'assenza di concordato
art. 99 cod. pen. (commi secondo, quarto e sesto)
Regola la recidiva (semplice, reiterata, aggravata) e i limiti dell'aumento di pena. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della recidiva reiterata e specifica per Zonile e verificato che l'aumento non eccede i limiti di legge
art. 445, comma 2 cod. proc. pen.
Prevede l'estinzione del reato in determinati casi; la Corte ha osservato che alcuni precedenti relativi a stupefacenti non erano utilizzabili per la recidiva per effetto dell'estinzione o di esiti procedurali (affidamento in prova)
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e a somme da versare alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti; la Corte ha applicato tale sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La richiesta di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. richiede una manifestazione chiara e formale di accordo tra le parti; la mera rinuncia ad alcuni motivi di appello non costituisce automaticamente un 'concordato' che vincola il giudice.
- Se il giudice rigetta un concordato formalmente proposto, deve disporre la prosecuzione del dibattimento; la mancata prosecuzione, nei casi di concordato effettivo, può determinare nullità della sentenza.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in equivalenza con la recidiva richiede una motivazione puntuale e l'allegazione di elementi concreti; il mero buon comportamento processuale può influire sul trattamento sanzionatorio ma non è di per sé sufficiente per il riconoscimento automatico delle attenuanti equivalenti.
- La recidiva specifica può essere riconosciuta anche quando i precedenti non siano identici alla fattispecie attuale, purché i reati presentino la stessa 'indole' (es. finalità di lucro). Tuttavia alcuni precedenti possono essere esclusi (estinti o resi non utilizzabili da misure come l'affidamento in prova).
- Il limite massimo dell'aumento di pena per effetto della recidiva deve essere verificato rispetto alla sommatoria delle pene pregresse; l'aumento non può eccedere i limiti fissati dall'art. 99 c.p.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso quando i motivi sono manifestamente infondati o non adeguatamente motivati, condannando il ricorrente alle spese e, se previsto, a somme a favore della Cassa delle ammende.
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