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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36171/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado relativa al reato di detenzione ai fini di spaccio di 156 g di cocaina. Catapano deduceva: (i) vizio procedurale per presunta mancata valutazione di una proposta di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; (ii) mancata o lacunosa motivazione in ordine al rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in equivalenza con la recidiva. Zonile chiedeva la cassazione per errata qualificazione e applicazione della recidiva (sosteneva che non ricorressero i presupposti per la recidiva reiterata aggravata ai sensi dell'art. 99 c.p.) e per errata determinazione dell'aumento di pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Motivazioni principali: per Catapano non vi era mai stato un vero "concordato in appello" (le parti si erano limitate a rinunciare ad alcuni motivi, senza un accordo complessivo), dunque l'art. 599-bis non è applicabile e la Corte territoriale ha legittimamente proceduto al dibattimento e raccolto le conclusioni delle parti; le attenuanti generiche non sono state riconosciute perché mancavano allegazioni concrete e pertinenti giustificative, benché il comportamento processuale non ostruzionistico abbia comunque inciso favorevolmente sul trattamento sanzionatorio. Per Zonile la recidiva reiterata e specifica è stata correttamente ritenuta in presenza di pregresse condanne con identità di "indole" (finalità di lucro) anche se non tutte le precedenti risultavano utilizzabili; l'aumento di pena è risultato entro i limiti previsti dalla legge. Per entrambi è disposta la condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 605 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che regola la materia dei ricorsi per cassazione; la Corte ha deciso in base alle regole di ammissibilità e manifestata fondatezza dei motivi

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il 'patteggiamento in appello' (concordato con rinuncia ai motivi). Va applicata solo se è stata effettivamente proposta e concordata una definizione; la semplice rinuncia ad alcuni motivi non equivale a un concordato

  • art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Prevede che, se il giudice rigetta l'accordo, debba disporre la prosecuzione del dibattimento: la sentenza immediata senza prosecuzione è nulla. Nel caso però non si era formato alcun accordo, per cui la Corte ha regolarmente proseguito

  • art. 178 lett. b) e c) e art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamati nel contesto della nullità: la giurisprudenza precedente sancisce che la pronuncia immediata dopo rigetto di un concordato senza prosecuzione può comportare nullità, ma qui la fattispecie differiva per l'assenza di concordato

  • art. 99 cod. pen. (commi secondo, quarto e sesto)

    Regola la recidiva (semplice, reiterata, aggravata) e i limiti dell'aumento di pena. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della recidiva reiterata e specifica per Zonile e verificato che l'aumento non eccede i limiti di legge

  • art. 445, comma 2 cod. proc. pen.

    Prevede l'estinzione del reato in determinati casi; la Corte ha osservato che alcuni precedenti relativi a stupefacenti non erano utilizzabili per la recidiva per effetto dell'estinzione o di esiti procedurali (affidamento in prova)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e a somme da versare alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti; la Corte ha applicato tale sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • La richiesta di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. richiede una manifestazione chiara e formale di accordo tra le parti; la mera rinuncia ad alcuni motivi di appello non costituisce automaticamente un 'concordato' che vincola il giudice.
  • Se il giudice rigetta un concordato formalmente proposto, deve disporre la prosecuzione del dibattimento; la mancata prosecuzione, nei casi di concordato effettivo, può determinare nullità della sentenza.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in equivalenza con la recidiva richiede una motivazione puntuale e l'allegazione di elementi concreti; il mero buon comportamento processuale può influire sul trattamento sanzionatorio ma non è di per sé sufficiente per il riconoscimento automatico delle attenuanti equivalenti.
  • La recidiva specifica può essere riconosciuta anche quando i precedenti non siano identici alla fattispecie attuale, purché i reati presentino la stessa 'indole' (es. finalità di lucro). Tuttavia alcuni precedenti possono essere esclusi (estinti o resi non utilizzabili da misure come l'affidamento in prova).
  • Il limite massimo dell'aumento di pena per effetto della recidiva deve essere verificato rispetto alla sommatoria delle pene pregresse; l'aumento non può eccedere i limiti fissati dall'art. 99 c.p.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso quando i motivi sono manifestamente infondati o non adeguatamente motivati, condannando il ricorrente alle spese e, se previsto, a somme a favore della Cassa delle ammende.

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