Cassazione Penale, Sentenza n. 36091/2023 del 30/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la condanna del Tribunale di Termini Imerese per il reato di guida senza patente con recidiva. Il ricorrente ha dedotto che il reato si era estinto per prescrizione il 10/05/2022, ossia prima della pronuncia della sentenza di appello del 12/05/2022. La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile la sospensione dei termini ex art. 83, commi 2 e 4, del d.l. 18/2020, ma la Cassazione ha ritenuto che tale sospensione possa essere computata solo se il processo ha subito un rinvio nel periodo intercorrente tra l'08/03/2020 e l'11/05/2020; nel caso concreto il rinvio rilevante era tra il 27/04/2022 e l'11/05/2022, quindi la sospensione non era applicabile e la prescrizione era intervenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in data 17/05/2023, dichiarando che il reato imputato all'imputato è estinto per intervenuta prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (10/05/2022). La decisione si è fondata anche sul principio delle Sezioni Unite che consente la cassazione quando la prescrizione, maturata prima della sentenza impugnata, non è stata dichiarata dal giudice di merito e sul dovere del giudice di merito di dichiarare ex officio cause di non punibilità.
Norme richiamate
art. 83, commi 2 e 4, d.l. 18/2020
La sospensione dei termini di prescrizione prevista dal decreto va computata solo qualora il processo abbia subito un rinvio nel periodo 08/03/2020-11/05/2020; non si applica ai rinvii intervenuti al di fuori di tale arco temporale.
Sezioni Unite, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci), Rv. 266818
Ammette il ricorso per cassazione che deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito; stabilisce l'obbligo del giudice di merito di adottare immediatamente la declaratoria della non punibilità.
Il giudice di merito è tenuto a pronunciare d'ufficio la declaratoria delle cause di non punibilità, anche in assenza di eccezione di parte.
Massime di principio
- La sospensione dei termini processuali disposta dal d.l. 18/2020 va applicata solo se il processo ha subito rinvii nel periodo specifico indicato (08/03/2020-11/05/2020); rinvii successivi non producono gli stessi effetti.
- Se la prescrizione del reato si è perfezionata prima della pronuncia impugnata, la Corte di cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
- Il giudice di merito ha l'obbligo di dichiarare d'ufficio le cause di non punibilità (art.129 c.p.p.); l'omissione configura motivo di cassazione quando la prescrizione è già intervenuta.
- Nel calcolo dei termini di prescrizione è cruciale accertare le date effettive delle udienze e dei rinvii: la mera esistenza di sospensioni normative non basta se non ricorrono le condizioni temporali previste.
- In situazioni analoghe la difesa deve documentare con precisione le date rilevanti per la prescrizione (udienze, rinvii) poiché la corretta qualificazione temporale può determinare l'estinzione del reato.
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