Cassazione Penale, Sentenza n. 36138/2023 del 30/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che, in parziale riforma del primo grado, aveva assolto i medesimi da una delle imputazioni (capo b) e, con concessione dell'attenuante ex art. 62 n.4 c.p., aveva rideterminato la pena per il residuo capo a) a 8 mesi di reclusione e €200 di multa ciascuno. I principali motivi di ricorso erano: (1) censura sull'identificazione degli imputati (contestazione di fatto sull'attendibilità del riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria); (2) contestazione relativa alla recidiva reiterata ex art. 69 co.4 c.p.; (3) ulteriore censura sulla sussistenza della recidiva reiterata. Inoltre è stato comunicato il decesso di Afi Hamza, con conseguente estinzione del reato nei suoi confronti.
La decisione
Per Afi Hamza la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in quanto il reato è estinto per morte dell'imputato. Quanto a Rami Mohamed e Ibnezzayer Abdelilah, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili: il motivo relativo all'identificazione è stato ritenuto 'in fatto' e quindi non sindacabile in sede di legittimità (oltre che aspecifico), il motivo sulla recidiva reiterata è stato ritenuto manifestamente infondato o inammissibile rispetto alla motivazione della Corte d'Appello che aveva correttamente valutato natura, numero e tempo dei precedenti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
La Corte d'appello aveva riconosciuto l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p., utilizzandola per ridurre la pena; la Cassazione non ha ritenuto censurabile tale valutazione.
art. 69 co. 4 c.p.
La Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la recidiva reiterata ai sensi di tale disposto, influenzando negativamente il bilanciamento per la concessione di benefici; la Cassazione ha condiviso che la ricorrenza della recidiva ostava a un diverso esito del giudizio di bilanciamento.
Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207943
Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207943
Principio di diritto richiamato: la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione degli elementi di fatto; le censure esclusivamente 'in fatto' sono inammissibili in sede di legittimità.
Estinzione del reato per morte dell'imputato
Comunicato il decesso di Afi Hamza, la Cassazione ha annullato la sentenza senza rinvio perché il reato si estingue per morte dell'imputato; la procedura corretta è l'annullamento della decisione nei confronti del deceduto.
Massime di principio
- In Cassazione le censure 'in fatto' (richieste di diversa valutazione delle prove o del riconoscimento) sono generalmente inammissibili: occorre proporre motivi di diritto, non una rielaborazione del giudizio di merito.
- La sussistenza della recidiva reiterata ex art. 69 co. 4 cod. pen. può pregiudicare la concessione di attenuanti o benefici e, se adeguatamente motivata dal giudice di merito, difficilmente è sindacabile in sede di legittimità salvo vizi di diritto nella motivazione.
- La morte dell'imputato estingue il reato e impone l'annullamento della sentenza nei suoi confronti senza rinvio; è opportuno depositare tempestivamente certificato di morte per ottenere l'estinzione del procedimento rispetto al deceduto.
- Per impugnare efficacemente una decisione di merito è necessario contestare vizi di diritto (nullità, violazioni di norme di procedimento, errata applicazione della legge penale) o indicare motivi specifici e circostanziati che possano rientrare nel sindacato di legittimità.
- Le decisioni del giudice di merito sulla valutazione della prova e sull'apprezzamento della pericolosità sociale derivante dai precedenti sono di norma insindacabili in Cassazione salvo manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
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