Cassazione Penale, Sentenza n. 36162/2023 del 30/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Bologna, che aveva parzialmente riformato la sentenza del Giudice di pace di Imola: aveva assolto gli imputati dal reato di minaccia nei confronti di Lopane Roberto perché il fatto non costituiva reato e aveva invece confermato la responsabilità in ordine alla minaccia ex art. 612 c.p. commessa ai danni di Dal Rio Barbara. Il ricorso in Cassazione mirava a censurare tale decisione.
La decisione
La Corte di legittimità ha rilevato che, durante il procedimento, è intervenuta la remissione di querela attestata con verbale del 21 gennaio 2023 dinanzi alla Stazione Carabinieri, regolarmente accettata. Ne consegue l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p.p.; pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato e ha posto le spese processuali a carico dei querelati (D'Elia Sabatino e Tambasco Franca). La Corte ha inoltre osservato che la remissione di querela, tempestiva e accettata, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità e prevale su eventuali questioni di inammissibilità; l'estinzione travolge le statuizioni civili correlate.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
Individua il reato di minaccia; nel testo la norma è la fattispecie per la quale era contestata responsabilità (minaccia nei confronti di Dal Rio Barbara e ipotesi di mancata rilevanza penale per Lopane Roberto)
art. 152 cod. proc. pen.
Stabilisce l'estinzione del reato per remissione di querela; la Corte ha dichiarato che, essendo intervenuta e accettata la remissione, il reato è estinto ai sensi di questa norma
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede che le spese del procedimento siano a carico dei querelati in caso di estinzione del reato per remissione di querela; la Corte ha disposto le spese a carico dei querelati (i ricorrenti/ imputati)
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte osserva che, in assenza di elementi per una pronuncia ai sensi di tale articolo, deve rilevarsi l'estinzione del reato per remissione di querela e non pronunciarsi ai sensi di art. 129, comma 2
Massime di principio
- La remissione di querela, se intervenuta e regolarmente accettata anche in pendenza del ricorso per Cassazione, determina l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p.p. e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità.
- L'estinzione del reato per remissione di querela prevale su questioni di ammissibilità e travolge le statuizioni civili connesse al procedimento penale.
- Le spese processuali, in caso di estinzione per remissione di querela, possono essere poste a carico dei querelati in base all'art. 340, comma 4, c.p.p.; pertanto l'estinzione non esclude l'onere delle spese per gli imputati/querelati.
- Per ottenere l'effetto estintivo in Cassazione è essenziale che la remissione sia tempestiva, documentata e accettata; il difensore o la parte devono depositare l'atto di remissione negli atti del giudizio di legittimità.
- Quando manca materialmente la possibilità di pronunciare secondo art. 129 c.p.p., il giudice di Cassazione deve rilevare l'estinzione e annullare senza rinvio piuttosto che entrare nel merito delle censure.
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