Cassazione Penale, Sentenza n. 51644/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto di competenza relativo alla decisione sull'istanza di restituzione dei frutti civili (canoni di locazione) percepiti dall'amministratore giudiziario e maturati anteriormente alla richiesta di sequestro d'urgenza del PM del 25/10/2022. La vicenda: decreto di confisca n.1/2022 del Tribunale (30/01/2022); dichiarazione di nullità e revoca da parte della Corte d'Appello (22/09/2022); nuova richiesta di sequestro dal PM (25/10/2022) e sequestro d'urgenza disposto dal Tribunale (28/10/2022); istanza difensiva di restituzione dei frutti presentata il 9/11/2022; il Tribunale, con provvedimento del 14/11/2022, ha ritenuto che la competenza spettasse alla Corte d'Appello, ma successivamente sono insorti dubbi e la Corte d'Appello ha sollevato conflitto negativo sostenendo invece la competenza del Tribunale che aveva emesso la misura. Questione giuridica principale: quale giudice è competente a decidere sulla restituzione dei frutti civili in presenza di provvedimenti di confisca/caducazione/nullità e successivi sequestri urgenti.
La decisione
Il conflitto è stato risolto affermando la competenza della Corte d'Appello di Potenza. La Corte ha ritenuto applicabile il principio secondo cui, nelle ipotesi di revoca o di declaratoria di nullità del titolo ablativo, la competenza a decidere sulla restituzione dei beni e sulle modalità della restituzione spetta alla Corte d'Appello che ha disposto la revoca/annullamento (o dichiarato la nullità), anche con riguardo alle domande accessorie di restituzione per equivalente. Pertanto gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'Appello di Potenza.
Norme richiamate
art. 28 cod. proc. pen. (conflitti di competenza)
La norma identifica i conflitti di competenza e consente la risoluzione quando entrambi i giudici hanno declinato vicendevolmente la competenza; la Corte ha applicato tale disciplina per dirimere il conflitto tra Tribunale e Corte d'Appello.
La Corte ha ritenuto inapplicabile la disciplina rinviata da d.lgs. n.159/2011 (art.7, comma 9) in materia esecutiva, poiché quel rinvio riguarda la fase di cognizione e non la fase esecutiva; quindi non può trasferirsi automaticamente la competenza esecutiva prevista dall'art. 665.
Richiamato indirettamente tramite il rinvio contenuto nel d.lgs. n.159/2011: la Corte ha evidenziato i limiti del rinvio alle regole di cognizione rispetto alle questioni esecutive.
d.lgs. n.159 del 2011, art. 7, comma 9
Il rinvio contenuto al codice di procedura penale riguarda la fase di cognizione; la Corte ha precisato che tale rinvio non estende la competenza esecutiva della Corte d'Appello salvo espressa previsione normativa.
d.lgs. n.159 del 2011, art. 11
La norma consente la revoca o modifica del provvedimento da parte dell'organo che lo ha emanato quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato; la Corte ha rilevato il tenore letterale per sostenere l'importanza del giudice che ha deciso sulla nullità/revoca.
d.lgs. n.159 del 2011, art. 46
Regola la restituzione dei beni confiscati e indica che, nelle ipotesi di revoca, il giudice che ha accolto la revoca è tenuto anche a disporre la restituzione; la Corte ha interpretato la norma nel senso che la competenza a decidere sulla restituzione spetta alla Corte d'Appello che ha sciolto il vincolo.
Sez. 1, n. 40765 del 2018 (giurisprudenza)
Precedente richiamato per il principio che la disciplina del codice di procedura penale in materia esecutiva non può essere automaticamente invocata per attribuire competenze diverse da quelle previste per le misure di prevenzione; conferma la prevalenza della competenza dell'organo che ha emesso la misura di prevenzione salvo diversa previsione.
Sez. 2, n. 18726 del 16/02/2023 (giurisprudenza)
Principio decisivo richiamato dalla Corte: l'art. 46 del d.lgs. 159/2011 attribuisce alla Corte che ha revocato il titolo ablatorio la competenza a decidere anche sulla restituzione; pertanto la domanda accessoria deve essere proposta davanti al giudice che ha disposto la revoca.
Massime di principio
- Quando vi è una revoca o declaratoria di nullità del provvedimento ablativo, la competenza a decidere sulla restituzione dei beni e sui frutti spettanti ai terzi interessa la Corte d'appello che ha disposto la revoca/nullità, salvo espressa disposizione normativa contraria.
- Il rinvio alle norme del codice di procedura penale previsto dal d.lgs. n.159/2011 (es. art.7, comma 9) riguarda la fase di cognizione e non estende automaticamente la disciplina di competenza alla fase esecutiva; occorre verificare se la norma delegante attribuisca espressamente competenza esecutiva a un altro giudice.
- In presenza di provvedimenti successivi (confisca, revoca/nullità, nuovo sequestro d'urgenza) la determinazione della competenza richiede l'esame della sequenza degli atti: il giudice che ha effettivamente sciolto il vincolo ablativo conserva, in linea di principio, la competenza a decidere sulla restituzione relativa al periodo oggetto della revoca/nullità.
- Le istanze di restituzione dei frutti percepiti prima di un successivo sequestro devono valutarsi alla luce del momento in cui è stato effettivamente rimosso il vincolo: se la revoca/nullità è stata pronunciata da una Corte d'appello, quest'ultima è solitamente il giudice competente a decidere anche sulle modalità della restituzione.
- In caso di dubbio sulla competenza è opportuno sollevare tempestivamente il conflitto di competenza o chiedere la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, facendo riferimento alla normativa specifica e alla giurisprudenza consolidata.
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