Cassazione Penale, Ordinanza n. 20338/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, aveva rideterminato la pena inflitta dal Tribunale per il delitto di evasione. Con un unico motivo denunciava vizio di motivazione in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe contraddetta: da un lato affermando che, ai fini della configurabilità del reato, non rilevano né la durata e la distanza dello spostamento né i motivi che spingono il soggetto a eludere la vigilanza sullo stato custodiale; dall'altro rilevando che l'imputato aveva avvisato il Comando dei Carabinieri di dover andare dal dentista e aveva ricevuto l'ordine di rientrare subito a casa dopo l'esigenza sanitaria, circostanza che, secondo la difesa, varrebbe ad escludere il dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che non vi fosse alcun vizio logico o giuridico nella motivazione della sentenza impugnata. Ha distinto il caso richiamato dalla difesa, in cui una sosta priva di finalità elusive e senza significative deviazioni dal percorso non integra evasione, dal caso concreto, in cui l'imputato, dopo essersi recato dal dentista, si era intrattenuto in un bar con la fidanzata e poi si era recato con lei in un supermercato per fare la spesa. Da tali elementi la Corte ha desunto che residuavano dubbi insussistenti sulla sussistenza del dolo di evasione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta di chi si allontana dallo stato custodiale o devia dall'autorizzazione ricevuta integra il delitto di evasione quando sia sorretta dalla finalità di eludere la vigilanza; una mera sosta non basta se avviene senza significative deviazioni e senza tale finalità.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel delitto di evasione il dolo può desumersi dalla condotta complessiva dell'agente, in particolare quando, pur partendo per una finalità autorizzata, egli compia comportamenti ulteriori incompatibili con il solo scopo consentito e indicativi della volontà di sottrarsi alla vigilanza.
- Non integra evasione la semplice sosta durante il tragitto autorizzato se essa è occasionale, non comporta significative deviazioni dal percorso e non è accompagnata dalla finalità di eludere il controllo; diversamente, l'intrattenimento in luoghi e per attività estranee all'autorizzazione è indice della sussistenza del dolo.
- La censura di vizio di motivazione è infondata quando la sentenza impugnata spieghi in modo non contraddittorio perché i fatti accertati consentono di ritenere integrato l'elemento soggettivo del reato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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