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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14646/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile e infondato il ricorso di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 per la confisca di prevenzione operata sulla madre Maria Serafina Nocera su certificati di deposito e saldo conto corrente. Il ricorrente sosteneva di essere il titolare sostanziale delle utilità formalmente intestate alla madre e produceva documenti ritenuti nuovi (investimenti immobiliari e flussi finanziari collegati a un indennizzo risarcitorio) acquisiti dopo il deposito del ricorso in Cassazione, chiedendo la revocazione della confisca.

La decisione

Ricorso rigettato. La Cassazione ha ritenuto tempestiva la proposta di revocazione (termine di sei mesi computato dal deposito della sentenza di cassazione completa di motivazione) e riconosciuta la legittimazione del terzo a proporla, ma ha confermato l'insufficienza delle prove nuove: le allegazioni non hanno dimostrato in modo oggettivo e rigoroso la novità e soprattutto la decisività necessarie a superare la presunzione connessa alla formale intestazione. Inoltre è stato ritenuto non adeguatamente provato che le prove, se deducibili nel giudizio di prevenzione, non potessero essere tempestivamente prodotte per causa di forza maggiore; non è dunque eritratta la soglia probatoria più stringente richiesta quando il bene è formalmente nella titolarità del proposto. Conseguentemente la revocazione è respinta e la confisca rimane confermata.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159 (codice antimafia), art. 28

    art. 28, comma 1, lett. a) e comma 3

    La prova nuova rilevante per la revocazione è quella formata dopo la conclusione del procedimento di prevenzione o quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività; le prove deducibili nel procedimento ma non prodotte non sono considerate nuove salvo che sia dimostrata impossibilità di produzione per forza maggiore. Il termine di 6 mesi per proporre la revocazione decorre dal deposito della sentenza di cassazione completa delle motivazioni quando la confisca diventa definitiva.

  • codice di procedura penale, art. 630 e ss.

    Richiamate nella prospettazione comparativa con il giudizio di revisione e con le regole processuali ordinarie, utili per definire criteri probatori e rimedi straordinari attinenti alla revocazione della misura patrimoniale.

  • codice di procedura penale, art. 634

    Previsione richiamata in relazione all'inammissibilità de plano: lacune probatorie radicali possono giustificare la declaratoria di inammissibilità secondo i parametri di cui all'art. 634 c.p.p., ma in presenza di insufficienze meno radicali il giudice della prevenzione deve valutare se utilizzare poteri officiosi per integrare l'istruttoria.

  • Sezioni Unite Cassazione, sentenza n. 43668 del 26 maggio 2022 (Lo Duca)

    Chiarisce i criteri per considerare 'prova nuova' ai fini dell'art. 28: rilevante solo la prova sopravvenuta o la prova preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitiva; le prove deducibili e non dedotte non sono automaticamente nuove. La sentenza orienta sull'onere di dimostrare l'impossibilità oggettiva della produzione tempestiva (forza maggiore).

  • Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 13375 del 2018 (Brussolo)

    Riferimento interpretativo secondo il quale, quando la confisca colpisce beni formalmente intestati al terzo, è sufficiente una mera allegazione plausibile per attivare i poteri officiosi del giudice; la pronuncia è richiamata però a contrasto con il caso in cui il bene sia formalmente intestato al proposto, situazione nella quale la giurisprudenza richiede al terzo un onere probatorio molto più stringente.

Massime di principio

  • Per ottenere la revocazione di una confisca di prevenzione basata su beni formalmente intestati a terzi, il terzo deve produrre prove nuove che siano sia davvero nuove (formatesi dopo il processo) sia decisive rispetto alle ragioni della confisca; se le prove erano deducibili nel procedimento originario, occorre dimostrare un impedimento oggettivo e di forza maggiore alla loro tempestiva produzione.
  • Il termine di sei mesi per proporre la revocazione decorre dal deposito della sentenza di cassazione completa di motivazione quando la confisca diventa definitiva; quindi la tempestività va valutata rispetto a tale data.
  • Se il bene è formalmente intestato al proposto, il terzo che rivendica la titolarità sostanziale sopporta un onere probatorio più rigoroso rispetto al caso in cui il bene sia formalmente intestato al terzo stesso: non bastano allegazioni generiche, servono prove idonee a vincere l'apparenza formale.
  • L'inerzia del giudice della prevenzione nello svolgere accertamenti d'ufficio non risolve automaticamente le carenze probatorie del terzo: la parte proponente deve comunque dimostrare perché non ha potuto acquisire prima le prove e fornire elementi concreti che fondino l'affermazione di forza maggiore.
  • In fase difensiva è essenziale descrivere chiaramente la natura dei documenti prodotti, il loro nesso logico con la pretesa titolarità e le concrete ragioni oggettive che hanno impedito la tempestiva acquisizione (ad es. motivi che rendano impossibile l'uso di terzi per reperirli).

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