Cassazione Penale, Ordinanza n. 03140/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 28 febbraio 2025. L'unico motivo dedotto denunciava un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza sosteneva, in sostanza, che il diniego non sarebbe stato adeguatamente motivato. La Corte di cassazione ha però rilevato che i giudici di merito avevano espresso una motivazione congrua e non illogica, valorizzando due profili ostativi: la presenza di numerosi precedenti, anche specifici, a carico del ricorrente e il suo negativo comportamento processuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, osservando che il giudizio del merito in materia è un giudizio di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non contraddittoria e che nel caso concreto la Corte d'appello aveva indicato elementi ostativi sufficienti e congrui. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche deve dare conto degli elementi ritenuti preponderanti tra quelli indicati dalla norma, utilizzabili ai fini della concessione o dell'esclusione.
Le circostanze attenuanti generiche sono rimessa a un giudizio di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia contraddittoria o mancante.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito compie un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità quando la motivazione sia congrua, non contraddittoria e dia conto degli elementi ritenuti decisivi tra quelli di cui all'art. 133 c.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sulla presenza di precedenti penali, anche specifici, e su un negativo comportamento processuale dell'imputato, quali elementi ostativi alla concessione del beneficio.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la valutazione di merito sulle attenuanti generiche, senza evidenziare vizi motivazionali effettivi, è manifestamente infondato e conduce alla declaratoria di inammissibilità.
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