Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13243/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dalla notifica, il 22 novembre 2016, di una cartella di pagamento per IVA 2013 e accessori, iscritta a ruolo a seguito di controllo automatizzato e di comunicazione di irregolarità. Il debito derivava dalla decadenza da una rateazione concessa in precedenza; l’Ufficio aveva recuperato l’importo originario e applicato la sanzione nella misura ordinaria del 30%, anziché quella ridotta del 10% prevista in caso di pagamento rateale. La società, già ammessa al concordato preventivo e poi in fase di concordato "con riserva", aveva impugnato l’atto sostenendo che, per effetto del divieto di pagamento dei debiti anteriori imposto dalla procedura concorsuale, l’interruzione delle rate non potesse essere considerata colpevole e che quindi non dovessero applicarsi le sanzioni collegate alla decadenza dal beneficio della rateazione. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, ritenendo legittima la cartella ma non le sanzioni; la CTR aveva confermato tale esito. In cassazione l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 168 l. fall., sostenendo che l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella non sono atti esecutivi vietati e che, comunque, la sanzione ordinaria era già dovuta per una violazione pregressa, indipendente dalla procedura concorsuale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha però precisato che la motivazione della sentenza d’appello era solo parzialmente incompleta e andava corretta ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., poiché il punto realmente decisivo non era la legittimità della cartella, ma la non imputabilità alla società dell’omesso pagamento delle rate dopo l’accesso al concordato. La Cassazione ha affermato che l’art. 168 l. fall. non impedisce l’iscrizione a ruolo né la notifica della cartella, mentre dal deposito del ricorso per concordato opera il regime di spossessamento attenuato di cui all’art. 167 l. fall., che vieta i pagamenti di debiti anteriori senza autorizzazione. Ne consegue che la sospensione dei pagamenti imposta dalla procedura non integra inadempimento colpevole e non può legittimare il recupero delle sanzioni connesse alla decadenza dalla rateazione. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    la Corte ha ritenuto la sentenza d’appello corretta nel dispositivo ma parzialmente incompleta nella motivazione, correggendola senza cassazione.

  • art. 168 l. fall.

    il divieto di cui alla norma riguarda l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari e non impedisce all’Amministrazione finanziaria attività meramente accertative o ricognitive, come iscrizione a ruolo e notifica della cartella.

  • art. 167 l. fall.

    dal deposito del ricorso per concordato opera il regime di spossessamento attenuato; i pagamenti di debiti anteriori sono atti non consentiti senza autorizzazione e la loro omissione, se imposta dalla procedura, non è colpevole.

  • art. 161, comma 6, l. fall.

    anche nel concordato con riserva gli effetti anticipatori della domanda fanno scattare i limiti all’amministrazione del patrimonio e il divieto di pagare debiti anteriori salvo autorizzazione.

  • art. 173, comma 3, l. fall.

    gli atti non autorizzati ai sensi dell’art. 167 possono integrare causa di revoca del concordato.

  • art. 67, comma 3, lett. d, l. fall.

    solo i pagamenti autorizzati non sono soggetti a revocatoria fallimentare.

  • art. 94, commi 1 e 2, CCII

    richiamato come conferma del principio secondo cui i pagamenti di debiti anteriori richiedono autorizzazione e valutazione di funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori.

  • art. 100 CCII

    richiamato in relazione al concordato in continuità e ai pagamenti autorizzabili di crediti anteriori per beni o servizi essenziali.

  • artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    sono le norme del controllo automatizzato da cui è scaturita la comunicazione di irregolarità e poi la cartella.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stata rilevata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, l’art. 168 l. fall. impedisce soltanto le azioni esecutive e cautelari individuali dei creditori anteriori, ma non blocca gli atti dell’Amministrazione finanziaria aventi funzione meramente accertativa o ricognitiva, come l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento.
  • Dal deposito del ricorso per concordato, anche con riserva, opera il regime di spossessamento attenuato dell’art. 167 l. fall.; i pagamenti di debiti anteriori, compresi quelli tributari rateizzati, richiedono autorizzazione giudiziale e non possono essere eseguiti liberamente dal debitore.
  • L’omesso pagamento di rate precluso dalla procedura concorsuale non è un inadempimento colpevole e non può costituire presupposto per l’applicazione o il recupero di sanzioni collegate alla decadenza dal beneficio della rateazione.
  • Ai fini della qualificazione di un atto come vietato o consentito nella procedura concorsuale, occorre distinguere tra attività esecutiva diretta alla soddisfazione del credito e attività meramente accertativa del credito stesso.
  • La corretta ricostruzione del rapporto tra procedura concorsuale e pretesa tributaria richiede di considerare il momento di insorgenza del vincolo concorsuale e la natura del pagamento omesso, verificando se esso sia stato impedito dall’ordinamento o dipenda da un comportamento volontario del debitore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioConcordato preventivoAccertamento
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.