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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2268/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria, sostenendo in particolare che: non aveva partecipato alle attività illecite del coindagato Gorezi; non risultavano collegamenti con il coindagato Bega; il denaro sequestrato presso l'abitazione (dove coabitava con Gorezi) non era collegabile alla detenzione di stupefacente contestata, elementi che, secondo il ricorrente, dimostravano la sua estraneità

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che le censure proposte si risolvessero in una diversa valutazione dei fatti e delle circostanze esaminate dal giudice di merito e non in una denuncia di violazione di specifiche norme di legge né in una manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e ha escluso il sindacato di merito. Per l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Inoltre la Corte ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma i-ter disp.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2 e art. 110 cod. pen.; art. 73, comma 1 e 6 d.P.R. n. 309/1990

    Norme richiamate per descrivere la fattispecie contestata (concorso di persone e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio). Nel giudizio cautelare esse definiscono il contenuto dell'accusa ma non sono state ritenute dal ricorrente oggetto di errata applicazione di diritto dalla Corte

  • art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in L. n. 176/2020

    Consente lo svolgimento del giudizio in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori, norma richiamata per giustificare la forma di trattazione del ricorso

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce la nozione di "gravi indizi di colpevolezza": elementi che, pur non provando definitivamente la responsabilità, costituiscono una qualificata probabilità tale da giustificare misure cautelari. La Corte ha valutato che il Tribunale abbia correttamente applicato questo canone nella motivazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile, tra cui la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria; la Corte lo ha applicato escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • art. 94, comma i-ter disp. (dalla sentenza)

    Norma richiamata nella parte dispositiva per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è ammissibile solo se deduce violazione di specifiche norme di diritto o manifesta illogicità della motivazione; non è ammissibile per una mera diversa valutazione dei fatti.
  • Le censure che consistono nel riproporre una diversa ricostruzione dei fatti o degli elementi di prova sono inammissibili in sede di legittimità: la Corte verifica la congruità e la logicità del ragionamento del giudice di merito, non la ricostruzione fattuale alternativa.
  • Per contrastare efficacemente una misura cautelare in sede di legittimità è necessario dimostrare errori di diritto o una motivazione manifestamente contraddittoria, omissiva o illogica nel provvedimento impugnato, non solo produrre elementi che rendano meno probabile la responsabilità.
  • La nozione di "gravi indizi" richiede elementi che, pur non provando oltre ogni dubbio, fondino una probabile responsabilità: chi contesta una misura cautelare dovrebbe mirare a mostrare che tali elementi sono del tutto inconsistenti o che la loro valutazione è manifestamente illogica.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie salvo che sia accertata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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