Cassazione Penale, Sentenza n. 3895/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere applicata dal GIP il 13/04/2022. Il ricorrente, tramite difensore, ha articolato censure principali: (i) errore di qualificazione giuridica per due capi (n. 4 e 66) contestati come riciclaggio (anche con riferimento al concorso anomalo ex art.116 c.p.), laddove la difesa sostiene che i fatti rientrerebbero in ricettazione; (ii) vizio di motivazione e travisamento della prova relativamente all'apprezzamento di intercettazioni e all'effettiva partecipazione all'occultamento della provenienza delittuosa; (iii) illegittima applicazione dell'aggravante dell'art.416-bis, comma 1 (per agevolazione) rispetto a numerosi capi (51-67 ecc.), poiché il contributo dell'imputato sarebbe modesto e remunerato esiguamente; (iv) immotivata attualità delle esigenze cautelari (art.275, comma 3 c.p.p.), considerando che le indagini relative al ricorrente sarebbero concluse nel 2015 e le informazioni recenti non giustificherebbero il mantenimento della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: per i primi tre motivi (qualificazione di capi 4 e 66) il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, perché anche in caso di diversa qualificazione non ne sarebbe derivata alcuna conseguenza sul mantenimento della misura cautelare, dato che permangono 16 imputazioni di ricettazione aggravata non impugnate. Le censure sull'aggravante ex art.416-bis.1 sono state ritenute manifestamente infondate: il Tribunale del riesame ha fornito motivazione adeguata, valorizzando dichiarazioni di collaboratori e il quadro indiziario complessivo che dimostra l'inserimento dell'indagato nell'attività gestita dall'associazione mafiosa. Anche la contestazione sull'attualità delle esigenze cautelari è stata rigettata: il Tribunale ha fondatamente ritenuto sussistere il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio, richiamando recenti elementi investigativi (frequentazione dei locali del "compro oro"). Conseguenze processuali: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
Norma sulla ricettazione: la Corte indica che numerosi capi sono contestati come ricettazione aggravata e che la loro presenza nel quadro accusatorio rende ininfluente una diversa qualificazione di altri capi ai fini cautelari
Norma sul riciclaggio: la difesa contestava l'applicazione per taluni capi; la Corte osserva che la contestazione sulla qualificazione (riciclaggio vs ricettazione) non produce interesse impugnatorio se non incide sulla misura cautelare
Aggravante collegata al delitto di associazione mafiosa (agevolazione): la Corte conferma che può trovare applicazione in presenza di elementi che dimostrano l'inserimento dell'indagato nell'attività dell'organizzazione, anche se il ruolo appare di modesta entità, purché emergano indizi della finalità di agevolazione
Concorso anomalo: menzionato nella doglianza della difesa (contributo dell'imputato considerato concorso anomalo); la Corte non ritenuta la questione idonea a prospettare interesse per l'impugnazione cautelare
Requisiti dell'attualità delle esigenze cautelari: la Corte accoglie la valutazione del riesame secondo cui elementi recenti (frequentazioni e indagini) giustificano la persistenza del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio
Previsione di sanzione pecuniaria per il ricorrente quando il ricorso risulta infondato o vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte impone il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari quando il ricorrente non ha interesse concreto: una diversa qualificazione giuridica è irrilevante se non incide immediatamente sulla possibilità di adottare o mantenere la misura cautelare
- L'aggravante ex art.416-bis, comma 1 (agevolazione) può essere ritenuta anche se il ruolo dell'indagato sembra modesto, quando il quadro indiziario (es. dichiarazioni di collaboratori, partecipazione stabile o ripetuta a circuiti gestiti dall'associazione) consente di ritenere un'integrazione con le attività dell'organizzazione mafiosa
- Per valutare l'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio) è decisivo il quadro complessivo e anche elementi investigativi recenti (comportamenti o frequentazioni attuali) possono giustificare il mantenimento della misura nonostante la vetustà di fatti pregressi
- Le censure meramente formali o relative alla diversa qualificazione giuridica dei fatti trovano tutela solo se il mutamento inciderebbe concretamente sulle esigenze cautelari o sulla durata/possibilità della misura; altrimenti l'interesse dell'impugnante è carente
- Impugnare un provvedimento cautelare con argomentazioni ritenute manifestamente infondate può comportare la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ex art.616 c.p.p.; pertanto va valutata attentamente la concretezza dell'interesse e la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso
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