Cassazione Civile, Ordinanza n. 11233/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Toscana e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente contro la cartella di pagamento. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione sono state poste a carico della contribuente, con liquidazione secondo il dispositivo, richiamando per il merito l'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione relativo a imposta di successione, divenuto definitivo, nel quale risultava indicata una sanzione ridotta. Successivamente veniva notificata una cartella di pagamento con sanzioni di importo molto più elevato. La contribuente proponeva ricorso sostenendo che la cartella contenesse un errore materiale nel computo delle sanzioni, poiché l'importo richiesto in cartella era decuplicato rispetto a quello indicato nell'avviso; chiedeva quindi l'annullamento della cartella o, comunque, la riduzione della sanzione all'importo dell'avviso. La Commissione tributaria regionale accoglieva l'appello e annullava integralmente la cartella, ritenendo che l'avviso di liquidazione fosse ambiguo e inidoneo a fondare la pretesa. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la contribuente aveva contestato solo le sanzioni e non la sorte capitale, mentre il giudice regionale aveva annullato l'intera cartella; 2) violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 472/1997, deducendo che l'avviso indicava chiaramente la sanzione ridotta e il termine di 60 giorni, con conseguente conoscibilità delle conseguenze del mancato pagamento. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo perché dai ricorsi di merito emergeva che la contestazione riguardava solo la parte sanzionatoria, sicché l'annullamento dell'intera cartella ha ecceduto il petitum. Ha accolto anche il secondo motivo, ma per una ragione giuridica diversa: la contribuente stava in sostanza censurando vizi dell'avviso di liquidazione ormai definitivo, non più contestabile in sede di impugnazione della cartella. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito, rigettando l'originario ricorso della contribuente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Corte lo utilizza per affermare che il giudice di merito non può pronunciarsi oltre il petitum, e che nel caso concreto l'annullamento dell'intera cartella era ultra petita rispetto alla contestazione limitata alle sanzioni.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come norma di legittimità per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La Corte ne considera il contenuto nel valutare la disciplina della sanzione ridotta e la conoscibilità delle conseguenze del mancato pagamento entro il termine previsto.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato ai fini della liquidazione delle spese dei giudizi di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di una cartella, il giudice non può annullare l'intero atto se dal ricorso risulta che la contestazione del contribuente riguarda solo una parte della pretesa, dovendo il decisum restare contenuto entro i limiti del petitum effettivamente formulato.
- Quando l'impugnazione della cartella mira in sostanza a censurare vizi dell'atto presupposto ormai definitivo, tali censure sono inammissibili, poiché l'atto prodromico non può essere rimesso in discussione attraverso l'impugnazione dell'atto consequenziale.
- La Corte di cassazione può accogliere il motivo di ricorso anche per una diversa ragione giuridica rispetto a quella prospettata dalla parte, purché restino immutati i fatti accertati e non sia alterato il thema decidendum definito nei gradi di merito.
- Se l'atto presupposto è definitivo e la controversia investe solo la misura delle sanzioni, la legittimità dell'atto consequenziale va valutata alla luce di tale definitivo presupposto, senza riaprire questioni già consolidate.
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