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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12802/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha escluso la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso, poiché il dispositivo della sentenza impugnata riportava solo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza di condanna emessa dal Giudice di Pace per il reato di minaccia. Nel ricorso per cassazione deduceva l'inosservanza dell'art. 571 c.p.p. La Corte rileva però che il motivo è generico perché non si confronta con la seconda ratio decidendi del provvedimento impugnato: il Tribunale, oltre al vizio formale dell'atto di appello, aveva infatti esaminato e rigettato nel merito le doglianze, ritenendo che la vicenda imponesse una conferma della sentenza di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    norma incriminatrice del delitto contestato nei gradi di merito, indicata come base della condanna originaria.

  • art. 571 c.p.p.

    norma richiamata a fondamento del ricorso; la censura è ritenuta generica perché non si confronta con una delle rationes decidendi dell'ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento impugnato.
  • La denuncia di violazione di legge o di norme processuali non è sufficiente se formulata in modo generico e priva di effettiva confutazione della motivazione decisiva della sentenza o ordinanza impugnata.
  • La mancata trasparenza del dispositivo del provvedimento impugnato può escludere la colpa nella proposizione del ricorso e impedire la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il giudice di appello, oltre a rilevare un vizio formale dell'impugnazione, esamina anche il merito e conferma la decisione di primo grado, il ricorso per cassazione deve censurare entrambe le basi decisorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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