Cassazione Penale, Sentenza n. 42199/2024 del 18/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado (Tribunale di Milano, giudizio abbreviato) per il reato di uso di atto falso. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata ed infraquinquennale, deducendo che la sentenza di primo grado non aveva motivato né aumentato la pena, il che va interpretato come esclusione della recidiva. Il secondo motivo censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte annulla senza rinvio la parte della sentenza impugnata che aveva riconosciuto la recidiva reiterata ed infraquinquennale, ritenendo fondato il primo motivo (per la giurisprudenza consolidata il silenzio del giudice di primo grado equivale a esclusione della recidiva). Non è disposto il rinvio per la ricalificazione del trattamento sanzionatorio perché l'aggravante non ha inciso sulla determinazione della pena. Il secondo motivo (sulle attenuanti generiche) è dichiarato inammissibile: la Corte ritiene manifestamente infondati i rilievi del ricorrente e della corte d'appello nonostante la motivazione sintetica.
Norme richiamate
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022 (dep. 2023, Fazio)
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01
Conferma il principio secondo cui la mancata argomentazione del giudice di primo grado sulla recidiva equivale alla sua esclusione
Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 (dep. 2019, Schettino)
Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319
Analogamente ribadisce che l'omessa considerazione della recidiva in primo grado non consente il suo riconoscimento in appello se ciò comporta un peggioramento della posizione dell'imputato
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 (Celibe)
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Celibe, Rv. 247838
Ulteriore precedente giurisprudenziale sul principio dell'esclusione implicita della recidiva quando il giudice di primo grado non la considera
Principio del divieto di reformatio in peius
Richiamato come limite al riconoscimento in appello di circostanze o aggravanti che peggiorino la posizione dell'imputato rispetto alla sentenza di primo grado
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado non motiva né applica la recidiva, tale omissione è normalmente interpretata come esclusione della recidiva; la Corte d'appello non può riconoscerla se ciò peggiora la posizione dell'imputato (divieto di reformatio in peius).
- Se un aggravante/recidiva riconosciuta in grado d'appello non ha effettivamente inciso sulla determinazione della pena, la Corte di legittimità può eliminare il riconoscimento senza rinviare per nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.
- La mera sinteticità della motivazione della Corte d'appello non determina automaticamente l'annullamento quando i motivi di impugnazione appaiono manifestamente infondati: l'omesso sviluppo argomentativo può essere irrilevante se le ragioni a sostegno della decisione risultano comunque comprensibili e non vizianti.
- In caso di dubbio sulla recidiva o sulle circostanze attenuanti, è importante che la difesa solleciti al giudice di primo grado una motivazione esplicita; l'assenza di tale motivazione può costituire un punto decisivo in cassazione.
- Nel valutare le attenuanti generiche è rilevante la natura del reato (es. plurioffensivo) e il valore attribuito ai precedenti: una minimizzazione dei precedenti da parte della difesa può essere rigettata se appare ingiustificata rispetto alla natura del fatto.
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