Cassazione Penale, Sentenza n. 7718/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. La difesa contestava che il rigetto si fosse fondato esclusivamente sui precedenti penali dell'imputato (reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 e precedenti per usura ed estorsione datati 2006-2008), nonostante il ricorrente avesse già scontato oltre metà della pena, non avesse carichi pendenti, tenesse comportamento esemplare in carcere (relazione di sintesi) e disponesse di un'offerta lavorativa concreta; si denunciava inoltre vizio e insufficiente/contraddittoria motivazione dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti esposti: ha ritenuto carente la motivazione del Tribunale di sorveglianza che, pur riconoscendo il comportamento corretto in istituto, aveva escluso l'affidamento sulla base dei soli precedenti senza fornire riferimenti temporali né confronto con la relazione di sintesi e senza valutare adeguatamente gli elementi positivi post-fatto. La Corte ha richiamato i principi secondo cui per le misure alternative servono elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole e una verifica dell'emenda; il lavoro è elemento valutabile ma non decisivo da solo. Per tali carenze la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n.354 (Ordinamento penitenziario), art.47
L'art.47 disciplina le misure alternative e richiede, oltre all'assenza di ostativita', la presenza di elementi positivi che permettano una prognosi favorevole circa l'affidamento e la prevenzione della recidiva; la Corte sottolinea l'esigenza di motivazione puntuale in relazione all'emenda e alla rieducazione
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73
Norma che sanziona i reati in materia di stupefacenti; citata in rapporto ai precedenti penali del ricorrente che il Tribunale aveva ritenuto indicativi della persistenza della pericolosità sociale, senza però fornire adeguata contestualizzazione temporale e valutazione post-fatto
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)
La Corte richiama la costante giurisprudenza secondo cui il giudice deve dare rilievo primario al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti e non può basare il rifiuto solo sulla gravità dei reati commessi; lo svolgimento di un'attività lavorativa è elemento valutabile ma non necessariamente decisivo
Massime di principio
- Per concedere un'affidamento in prova non basta l'assenza di fattori negativi: servono elementi positivi concreti che permettano una prognosi favorevole circa l'emenda e il rischio di recidiva
- La valutazione deve privilegiare il comportamento e la situazione del richiedente dopo i fatti per cui è stato condannato (condotta intramuraria, programmi trattamentali, relazioni UEPE, proposte lavorative)
- Il datore di lavoro o l'offerta lavorativa costituiscono un elemento di reinserimento apprezzabile ma non sono, da soli, motivo necessario né sufficiente per accogliere la richiesta
- Il giudice deve motivare in modo specifico e riferito a dati temporali e documentali concreti: indicare i precedenti senza riferimenti cronologici o senza confrontarli con le attività rieducative è motivazione insufficiente
- Carenti o contraddittorie motivazioni sulla persistenza della pericolosità sociale comportano annullamento e rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito
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