Cassazione Civile, Ordinanza n. 32724/2023 del 24/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di cessione onerosa del 30 maggio 2005 avente a oggetto partecipazioni sociali (quote di s.r.l. e azioni). Una società, poi in liquidazione, aveva agito per far dichiarare la nullità/invalidità del contratto per illiceità della causa, sostenendo che l’operazione fosse in realtà diretta a definire anticipatamente i rapporti patrimoniali tra due coniugi separandi, e chiedendo la restituzione del corrispettivo versato. La controparte aveva resistito, sostenendo la piena validità dell’atto e proponendo anche domande riconvenzionali di pagamento del prezzo residuo e di risarcimento danni. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del contratto per violazione dell’art. 160 c.c.; la Corte d’appello aveva confermato, qualificando l’operazione come simulazione oggettiva parziale e ritenendo che il corrispettivo celasse un regolamento patrimoniale tra coniugi in vista della separazione/divorzio. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: 1) falsa applicazione dell’art. 1414 c.c., contestando che la fattispecie potesse qualificarsi come simulazione oggettiva parziale e sostenendo che il prezzo era inserito in un più ampio finanziamento soci; 2) violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. per omessa rilevazione del litisconsorzio necessario con il coniuge che avrebbe avuto parte nel programma negoziale; 3) falsa applicazione degli artt. 160 e 1418 c.c. e violazione dell’art. 116 c.p.c., per errata ricostruzione della causa concreta del contratto e travisamento delle prove; 4) violazione delle norme sull’appello e sulla motivazione, per avere dichiarato inammissibili le domande subordinate di restituzione per equivalente e di risarcimento danni per asserita genericità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d’appello avesse qualificato in modo apodittico l’operazione come simulazione oggettiva parziale senza spiegare in concreto il meccanismo simulatorio né indicare elementi fattuali idonei a sostenere tale ricostruzione. La motivazione di merito non aveva chiarito se la cessione fosse simulata solo in parte, quale fosse la parte di corrispettivo riferibile alla cessione e quale all’asserita diversa finalità, né come fosse stato regolato il preteso assetto patrimoniale tra coniugi. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, perché riesamini i fatti e proceda alla corretta qualificazione giuridica della fattispecie, valutando anche l’eventuale necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del coniuge indicato come parte del programma negoziale. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
La simulazione richiede una dissociazione concordata tra volontà e dichiarazione; la qualificazione della fattispecie come simulazione non può essere apodittica ma deve poggiare su elementi fattuali idonei a mostrare il rapporto tra negozio apparente e negozio reale.
Gli accordi preventivi che definiscano in anticipo i rapporti patrimoniali tra coniugi in vista di separazione o divorzio possono essere nulli per violazione dei diritti inderogabili in materia matrimoniale, ma tale rilievo non basta, da solo, a fondare automaticamente una simulazione senza spiegare il meccanismo concreto dell’operazione.
La nullità per illiceità della causa deve essere ancorata a una corretta ricostruzione della funzione concreta del contratto e del suo eventuale contrasto con norme imperative.
Se la ricostruzione dell’operazione negoziale implica la partecipazione di un terzo al programma simulatorio, occorre verificare il rispetto del contraddittorio.
Quando la decisione presuppone l’accertamento di una fattispecie complessa che coinvolge un terzo quale parte necessaria del rapporto dedotto, deve essere verificata l’integrazione del contraddittorio.
La valutazione delle prove deve essere coerente con il quadro fattuale e non può tradursi in una ricostruzione meramente assertiva della causa concreta del contratto.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte e non può dichiararle inammissibili senza adeguato confronto con il contenuto dell’atto di appello.
La motivazione deve dare conto in modo intelligibile delle ragioni poste a base della decisione, specie quando si escluda la specificità dei motivi di gravame.
La motivazione deve essere sufficiente e comprensibile, soprattutto nei punti decisivi della qualificazione della fattispecie e dell’ammissibilità delle domande.
Richiamato in relazione alla struttura dell’atto introduttivo e alla specificità delle domande appello/restituzione.
Richiamato in relazione alle eventuali nullità dell’atto processuale, ma senza autonoma ratio decidendi.
L’inammissibilità dell’appello per genericità richiede una verifica concreta della specificità delle censure proposte.
Massime di principio
- La simulazione, sia assoluta sia relativa e anche parziale, presuppone la prova di un accordo simulatorio e della dissociazione concordata tra apparenza e realtà; non è sufficiente evocare una finalità illecita o estranea se non si spiega in concreto quale sia il negozio apparente, quale quello effettivo e come si coordinino.
- Quando il giudice qualifica un’operazione come simulata, deve indicare gli elementi fattuali che dimostrano il meccanismo simulatorio, la funzione economico-sociale del negozio apparente e l’eventuale negozio dissimulato; una motivazione apodittica è insufficiente.
- Se la ricostruzione della vicenda negoziale implica che un terzo abbia partecipato al programma effettivo dell’operazione, va verificata la necessità del suo coinvolgimento nel processo ai fini del contraddittorio.
- La nullità per violazione di norme imperative in materia matrimoniale non può essere automaticamente sovrapposta alla simulazione: le due qualificazioni richiedono presupposti diversi e devono essere autonomamente dimostrate.
- L’inammissibilità delle domande o dei motivi di appello per genericità richiede un controllo puntuale sul contenuto dell’atto di gravame e sulle specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado.
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