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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33671/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso il rigetto, da parte della Corte d'appello di Messina, dell'istanza di revisione ex art. 630 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di Pasquale Oliva contro la sentenza di condanna della Corte d'appello di Catania del 28/09/2016 (passata in giudicato il 10/05/2018) per estorsione aggravata (capo D7). Lamentata violazione e vizio di motivazione per mancata "motivazione rafforzata" richiesta in caso di contrasti fra giudicati: la difesa sosteneva che la sentenza di condanna fosse inconciliabile con una precedente pronuncia di assoluzione della III sezione della stessa Corte di Catania (10/09/2014) nei confronti dei coimputati, e che il maggior compendio probatorio addotto a sostegno della condanna (dichiarazioni dei collaboratori La Causa e Laudani, perizia sulle captazioni) era già agli atti nel giudizio abbreviato che aveva portato all'assoluzione dei coimputati; inoltre si contestava che la Corte territoriale avesse erroneamente consentito richieste difensive non ammissibili in sede di revisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello di Messina avesse adeguatamente motivato la decisione spiegando che non sussisteva una "diversità" o incompatibilità di fatti storici tra le due pronunce: la diversa valutazione derivava da un compendio probatorio più ampio acquisito nel processo che ha portato alla condanna (nuove deposizioni dei collaboratori e perizia sulle captazioni), dal quale risultava l'attribuibilità dell'episodio estorsivo a Oliva. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio secondo cui la revisione riguarda errori nella ricostruzione del fatto-reato e non la semplice rivalutazione della prova. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e per profili di colpa per evidente inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (oggi art. 416-bis, comma 1 c.p.)

    art. 7 del dl. n. 152 del 1991 (oggi art. 416 bis.1.)

    Citata per qualificare l'aggravante di matrice mafiosa applicata al reato di estorsione; usata per precisare la natura dell'aggravazione contestata al ricorrente.

  • art. 630 cod. proc. pen.

    art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la revisione per contrasto di giudicati; obbliga il giudice della revisione a rivalutare unitariamente il materiale probatorio e, se conferma la sentenza, a fornire motivazione rafforzata se emergono fatti oggettivamente inconciliabili.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Norma complementare alla disciplina della revisione; richiamata nel contesto delle censure processuali e del dovere motivazionale del giudice della revisione.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa in riferimento a profili di responsabilità in concorso; implicato nelle questioni di ripartizione di responsabilità fra più soggetti.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che incrimina l'estorsione; è la disposizione sostanziale di riferimento per il capo di imputazione D7.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione a questioni di utilizzabilità e trascrizione di atti probatori; nel contesto la Corte ha ritenuto che tali censure non dimostrassero fatti oggettivamente inconciliabili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'esito della inammissibilità o rigetto connesso alle spese processuali; applicata per la condanna alle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La revisione ex art. 630 lett. a) richiede la dimostrazione di fatti storici oggettivamente inconciliabili tra giudicati: affermazioni generiche non sono sufficienti per l'ammissione.
  • Il giudice della revisione deve rivalutare unitariamente il materiale probatorio, ma la revisione mira a correggere errori nella ricostruzione del fatto-reato e non a rinnovare la normale valutazione della prova o della credibilità delle fonti.
  • Se la sentenza che ha condannato si basa su un compendio probatorio più ampio (es. nuove dichiarazioni di collaboratori, perizie su captazioni), la differente decisione non implica automaticamente incompatibilità fra giudicati.
  • Quando il giudice della revisione conferma la sentenza impugnata, è necessario fornire una motivazione rafforzata che spieghi perché, nonostante apparenze di contrasto, la conferma è giustificata; la difesa deve indicare esplicitamente le ragioni e i fatti ritenuti inconciliabili.
  • Richieste difensive che puntino essenzialmente a una nuova valutazione di prove già acquisite (es. rivalutazione della trascrizione di captazioni) non sono, di regola, costitutive del presupposto per la revisione.
  • Il ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende); quindi valutare con attenzione la concretezza delle censure prima di proporre istanze di revisione.

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