Cassazione Penale, Ordinanza n. 23173/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Reggio Calabria aveva confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'imputato per dieci episodi di furto e per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. Contro tale sentenza l'imputato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la mera apparenza della motivazione della decisione impugnata in punto di affermazione della responsabilità penale. Il ricorso, però, non conteneva alcun concreto confronto con la vicenda fattuale né con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, risultando del tutto generico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo assolutamente generico, perché privo di confronto con la vicenda concreta e con le ragioni della decisione impugnata, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla necessità che il ricorso si confronti specificamente con la motivazione della sentenza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma contestata nel giudizio di merito, insieme a dieci delitti di furto; la Cassazione non entra nel merito della sua applicazione, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime processuale applicabile.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a denunciare la mera apparenza della motivazione senza misurarsi con la concreta vicenda processuale e con le specifiche ragioni poste a base della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata; la generica censura della motivazione, priva di riferimenti fattuali e logici puntuali, non consente il controllo di legittimità e conduce all'inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge.
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