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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20860/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate nei confronti di alcuni agenti di pubblica sicurezza. Ha dedotto: a) violazione di legge e vizi di motivazione sul dolo della resistenza, sostenendo di non essere consapevole della qualifica degli operatori di polizia; b) violazione di legge e vizi di motivazione sul dolo delle lesioni, che a suo dire sarebbero state solo colpose, con conseguente improcedibilità per mancanza di querela; c) eccessività della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una nuova valutazione del materiale probatorio, quindi a un giudizio di merito non consentito in sede di legittimità; ha giudicato il secondo motivo generico e privo di reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ravvisato quanto meno il dolo eventuale; ha infine escluso la censurabilità del trattamento sanzionatorio, trattandosi di valutazione di fatto del giudice di merito sorretta da motivazione non illogica e basata su elementi rilevanti ex art. 133 c.p., con pena peraltro mantenuta ben al di sotto della media edittale. All'inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale; la Corte non ne riconsidera l'elemento soggettivo perché il ricorso pretende una rivalutazione del fatto.

  • art. 582 c.p.

    Norma relativa alle lesioni personali; la Corte ribadisce che, nel caso concreto, la motivazione d'appello ha ritenuto sussistente un dolo almeno eventuale, escludendo la qualificazione come mera colpa prospettata dal ricorrente.

  • art. 585 c.p.

    Disposizione aggravatrice richiamata per le lesioni contestate; non forma oggetto di autonoma disamina nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 133 c.p.

    Parametri per la commisurazione della pena: il giudice di merito può richiamare gli elementi ritenuti preponderanti e la motivazione è sindacabile solo se contraddittoria o illogica, soprattutto quando la pena non superi sensibilmente la media edittale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre come vizio di motivazione una censura che, nella sostanza, solleciti una nuova valutazione del compendio probatorio e un diverso apprezzamento dei fatti.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita ad affermazioni generiche o apodittiche e non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Per il delitto di lesioni, il giudice può ritenere integrato il dolo anche nella forma eventuale, ove la motivazione dia conto della consapevole accettazione del rischio dell'evento lesivo.
  • La censura sulla determinazione della pena investe un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo in presenza di motivazione illogica, contraddittoria o del tutto carente; una specifica, analitica giustificazione è richiesta soprattutto quando la pena si discosti in misura rilevante dalla media edittale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieLesioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiDolo eventuale

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