Cassazione Penale, Ordinanza n. 04736/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che l'aveva condannata per detenzione e coltivazione di marijuana ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Nel ricorso lamentava, in sostanza, una erronea valutazione del materiale probatorio e la mancata considerazione della destinazione della coltivazione a uso personale/domestico, sostenendo che non vi fossero elementi sufficienti per affermare la riferibilità delle piante all'imputata e la finalità di commercializzazione. Deduceva inoltre censure sul trattamento sanzionatorio, ritenuto non adeguatamente giustificato. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché reiterativi, non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata e diretti a una nuova lettura del fatto non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva descritto in modo puntuale i fatti e le prove, spiegando la riferibilità delle piante all'imputata e valorizzando elementi come il numero delle piante, la presenza di cinque barattoli di fertilizzante e la corrispondenza con la sostanza rinvenuta in casa, ritenuti indici della finalità di coltivazione non destinata al solo uso personale. Anche la doglianza sulla pena è stata respinta perché la sanzione era prossima ai minimi ed era stata motivata in modo non illogico. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La coltivazione e detenzione di marijuana sono state ritenute punibili anche in presenza di censure difensive sull'uso personale, quando il giudice di merito valorizza elementi oggettivi indicativi di una destinazione non meramente domestica o personale.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discendono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate o che non si confronti in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una nuova lettura degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito.
- La destinazione della coltivazione di stupefacenti al solo uso personale o domestico può essere esclusa sulla base di elementi fattuali oggettivi, quali il numero delle piante, la presenza di fertilizzanti e altri indici materiali coerenti con una finalità diversa.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficientemente sorretta quando la pena irrogata è prossima ai minimi ed è rimessa a una non illogica valutazione discrezionale del giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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