Cassazione Civile, Ordinanza n. 28052/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuta)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda proposta dagli eredi di una correntista deceduta nei confronti della persona che aveva effettuato prelievi sul conto corrente della defunta tra aprile 2009 e gennaio 2010, per complessivi euro 39.443,00. Gli attori chiedevano la restituzione delle somme all'esito di un rendiconto dell'operato della mandataria, sostenendo che i prelievi non fossero adeguatamente giustificati. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'Appello di Milano aveva confermato il rigetto, valorizzando il rapporto di estrema confidenza e familiarità tra le parti e ritenendo giustificata la deformalizzazione di alcuni pagamenti di modesto importo. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con tre motivi, violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., sostenendo in sostanza che la sentenza d'appello fosse priva di adeguata motivazione e che avesse erroneamente ritenuto provata la completa produzione dei documenti giustificativi dell'operato della convenuta, lamentando altresì l'omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché i ricorrenti avevano richiamato numerosi atti e documenti di merito senza riprodurli in ricorso né indicarne compiutamente il contenuto rilevante, impedendo alla Corte di verificare le censure. Ha poi osservato che i motivi, al di là della formale qualificazione, tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Inoltre, la doglianza non aggrediva in modo efficace la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul rapporto di confidenza tra le parti e sulla conseguente giustificazione della modalità informale di gestione di alcuni esborsi. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro della denunciata nullità della sentenza per asserita motivazione insufficiente o apparente
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
invocato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la sua violazione comporta inammissibilità del ricorso quando si richiamano atti e documenti senza adeguata riproduzione e localizzazione nel ricorso
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ricorda che il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera critica alla valutazione delle prove o alla motivazione
richiamato per evidenziare che una censura diretta a contestare l'erronea percezione del fatto integra, semmai, un vizio revocatorio e non un motivo di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
norma di modifica richiamata in relazione all'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il richiamo a documenti e atti del giudizio di merito è insufficiente se non è accompagnato dalla loro puntuale riproduzione, localizzazione e indicazione della parte rilevante; in difetto il motivo è inammissibile perché la Corte non può svolgere indagini integrative.
- Il vizio di motivazione oggi deducibile in cassazione non consente di censurare la mera insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione, né di ottenere una nuova valutazione delle prove; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
- La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se non la colpisce specificamente, il motivo non può essere accolto.
- La prospettazione di un errore nella ricostruzione del fatto o nella valutazione del materiale istruttorio non integra, di regola, un motivo di legittimità ma tende a risolversi in una richiesta di riesame del merito, preclusa alla Corte di cassazione.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una valutazione di fatto coerente e non specificamente attinta da censure ammissibili, il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
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