Sentenza del 20/05/2016 n. 10495 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Lombardia del 30 novembre 2009, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro l’accertamento Irpef relativo al 2000. L’accertamento, fondato sulla rettifica induttiva del reddito della società, divenuta definitiva per mancata impugnazione, aveva attribuito alla socia un maggior reddito di partecipazione e un reddito da lavoro occasionale non dichiarato di 465 euro, sul quale era stata operata la ritenuta d’acconto. L’Agenzia ha presentato quattro motivi: ha contestato che la socia potesse rimettere in discussione la rettifica societaria definitiva, ha censurato la ripartizione dell’onere della prova e la motivazione sull’uso di dati di altre annualità, e ha lamentato l’omessa pronuncia su un argomento relativo ai poteri di controllo dei soci accomandanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: poiché l’avviso emesso nei confronti della società era stato notificato anche alla contribuente quale socia e non era stato impugnato, l’accertamento del reddito sociale era divenuto definitivo e opponibile alla socia per la determinazione del reddito di partecipazione. La Corte ha dichiarato assorbiti gli altri tre motivi, ha cassato la sentenza della C.T.R. e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e condannato la contribuente a pagare quelle del giudizio di cassazione, liquidate in 1.500 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Ciò alla luce dell'ormai consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui deve tenersi fermo che, in caso di società di persone, l'accertamento del reddito sociale e l'accertamento del reddito dei singoli soci sono in evidente rapporto di reciproca implicazione (non si può accertare il reddito dei singoli se non accertando il reddito sociale e quest'ultimo condiziona l'accertamento del primo), con la conseguenza che si è in presenza di un'imputazione automatica del reddito sociale ai soci, in forza di una presunzione legale iuris et de iure.
Nelle società di persone il reddito sociale è imputato automaticamente ai soci secondo la loro partecipazione; l’accertamento del reddito della società costituisce quindi il presupposto di quello del socio.
Non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere anche nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo.
Quando, dopo aver cassato la decisione impugnata, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- Nelle società di persone, il reddito accertato in capo alla società si riflette automaticamente sul reddito di partecipazione dei soci, in forza della presunzione legale di imputazione.
- Se l’avviso di accertamento societario è notificato anche al socio e diviene definitivo perché non impugnato, la rettifica del reddito sociale è opponibile al socio nella determinazione del suo reddito di partecipazione: il socio non può contestarla successivamente impugnando il proprio accertamento personale.
- La definitività dell’accertamento societario non esclude necessariamente la possibilità di contestare aspetti autonomi dell’accertamento personale; in questa decisione, tuttavia, la questione decisiva era la preclusione derivante dalla rettifica societaria definitiva.
- La cassazione può decidere direttamente il merito quando gli elementi di fatto sono già sufficienti; in tal caso può rigettare il ricorso originario senza rinviare la causa.
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