Cassazione Civile, Ordinanza n. 19435/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società contribuente aveva proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. contro un'ordinanza della Corte di cassazione che, in una precedente controversia sulla TARI dovuta per l'anno 2018, aveva accolto il ricorso principale del Comune avverso la decisione della CTR Abruzzo, rigettato il ricorso incidentale della società e disposto cassazione con rinvio. La società sosteneva che l'ordinanza fosse viziata da errore di fatto perché la Corte avrebbe omesso di rilevare l'improcedibilità del ricorso per cassazione del Comune per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse un errore di fatto revocatorio, poiché l'ordinanza impugnata non conteneva una falsa supposizione percettiva dell'avvenuto deposito del documento mancante; al più, la doglianza prospettava un errore di diritto, cioè la mancata rilevazione di una causa di improcedibilità del ricorso per cassazione, che non è deducibile con revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché il Comune è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c., ma non per dedurre errori di diritto o omissioni valutative.
l'errore revocatorio deve essere un errore di fatto, percettivo, decisivo e immediatamente rilevabile dagli atti, non una critica alla soluzione giuridica adottata.
l'inosservanza dell'onere di deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione integra, se del caso, una questione di improcedibilità o errore di diritto, non un errore di fatto revocatorio.
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito previsto per la decisione accelerata dei ricorsi.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater e comma 1-bis
in caso di inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva sulla realtà risultante dagli atti, tale da indurre il giudice a ritenere esistente o inesistente un fatto incontestabilmente escluso o provato; non basta la mancata applicazione di una norma processuale.
- La revocazione della sentenza o ordinanza della Corte di cassazione non può essere utilizzata per denunciare errori di giudizio, omissioni di valutazione o violazioni processuali, anche quando esse riguardino l'improcedibilità del ricorso.
- Perché vi sia errore revocatorio, il fatto erroneamente percepito non deve costituire un punto controverso già deciso dal giudice e deve essere immediatamente desumibile dagli atti senza indagini interpretative complesse.
- La mancata dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cassazione per difetto di deposito documentale integra, al più, un errore di diritto o di giudizio, non un errore di fatto revocatorio, salvo che derivi da una falsa percezione espressa nella motivazione della decisione impugnata.
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