Cassazione Penale, Sentenza n. 7866/2024 del 22/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il diniego di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente deduceva violazione di legge e difetto assoluto di motivazione: sosteneva che le esigenze cautelari si fossero attenuate per il decorso del tempo, per il corretto comportamento processuale tenuto, per la risalenza temporale dei precedenti penali, per la concessione delle circostanze generiche in appello e per la provocazione della vittima; lamentava che il Tribunale non avesse valutato o motivato adeguatamente tali elementi e che mancasse prova della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto applicabile la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati di cui all'art. 575 c.p. (omicidio), la quale fa presumere la sussistenza delle esigenze cautelari salvo prova contraria. Gli elementi prodotti dalla difesa (decorso del tempo, comportamento collaborativo, precedenti risalenti, concessione delle generiche, provocazione) non hanno fornito prova contraria concreta e attuale idonea a smentire la presunzione. La ordinanza impugnata è stata ritenuta adeguatamente motivata sia nel ritenere irrilevanti gli elementi difensivi sia nel descrivere la gravità della condotta (numerosi colpi di arma da fuoco, colpi fatali esplosi dall'alto quando la vittima era già ferita o cadente) e nel ritenere la custodia in carcere adeguata. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; il provvedimento sarà trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Il delitto di omicidio rientra tra i reati per i quali, ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p., opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; la gravitaà della condotta (modalità e violenza dell'atto) rafforza la valutazione di pericolosità.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Previene una "doppia presunzione relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i reati elencati: tale presunzione sposta l'onere di fornire prova contraria sulla difesa; il giudice non ha l'obbligo di dimostrare positivamente il periculum libertatis ma deve valutare se vi sono elementi idonei a smentire la presunzione.
Norme generali sulle misure cautelari; la giurisprudenza ritiene la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, prevalente (speciale) rispetto alle disposizioni generali dell'art. 274, quindi l'art. 274 non prevale sulla presunzione speciale.
Regola la revoca o sostituzione delle misure cautelari; il mero decorso del tempo può avere rilievo solo se accompagnato da ulteriori elementi sintomatici dell'attenuazione delle esigenze cautelari.
Disciplina l'appello contro le decisioni in materia cautelare; il Tribunale del riesame valuta la congruità delle ragioni per revocare o sostituire la misura ex art. 299, tenendo conto della presunzione di pericolosità per i reati di cui all'art. 275, comma 3.
Consente la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente al versamento di 3.000 euro.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il detenuto è ristretto; qui disposto per gli adempimenti successivi.
Massime di principio
- Per i reati indicati dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (tra cui l'omicidio) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: la difesa deve provare, con elementi concreti e attuali, l'attenuazione del pericolo; argomentazioni generiche non sono sufficienti.
- Il mero decorso del tempo in custodia o il semplice rispetto delle prescrizioni della misura non costituiscono, di per sé, prova sufficiente per la revoca o la sostituzione della custodia in carcere; servono elementi nuovi e di "sicura valenza sintomatica" che indichino un cambiamento reale della situazione valutata originariamente.
- La gravità delle modalità del reato (es. numerosità di colpi, colpi esplosi quando la vittima era già ferita o cadente) influisce fortemente sulla valutazione prognostica di pericolosità sociale e può giustificare il mantenimento della custodia in carcere.
- La concessione di circostanze attenuanti in sede di merito non annulla automaticamente la presunzione di pericolosità ai fini cautelari; il giudice cautelare valuta separatamente la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base di elementi prognostici.
- Se si intende impugnare una misura cautelare per reati gravi, è utile produrre documentazione nuova, concreta e specifica (es. perizie, certificazioni mediche, comprovati legami familiari o lavorativi, programmi di trattamento certificati) atta a dimostrare l'effettiva riduzione della pericolosità.
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