Cassazione Penale, Sentenza n. 39510/2023 del 28/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle rispettive condanne per rapina aggravata. Prussiano deduceva: (1) carenza o illogicità della motivazione sulla sua responsabilità fondata su intercettazioni ambientali; (2) mancata e inesatta motivazione circa le aggravanti (più persone riunite; incapacità di agire della vittima); (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (4) errata applicazione della recidiva. Marsengo deduceva: (1) inutilizzabilità delle intercettazioni per presunta illecita "remotizzazione" delle operazioni di ascolto; (2) insufficienza della prova e carenza motivazionale circa la sua identificazione quale interlocutore intercettato e il suo ruolo (sosteneva marginalità o, in subordine, ricettazione); (3) mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante della partecipazione di minima importanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: le questioni di valutazione del contenuto delle intercettazioni e dell'apprezzamento delle prove siano, di regola, sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità; le motivazioni dei giudici di merito (prima e secondo grado) risultano congrue e non manifestamente illogiche rispetto alle intercettazioni e agli atti processuali; l'utilizzabilità delle intercettazioni non è pregiudicata dalla "remotizzazione" delle operazioni di ascolto, purché la registrazione sia avvenuta negli impianti della Procura; la sussistenza delle aggravanti e il diniego delle attenuanti generiche sono adeguatamente motivate in base ai precedenti e agli elementi sul fatto; alcuni motivi di Marsengo sono inammissibili per difetto di specificità o per novità. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Limiti del sindacato di legittimità sulle censure relative alla motivazione: la Cassazione può sindacare solo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali
art. 628 cod. pen., terzo comma, n. 1 e n. 2
Norma che definisce la rapina aggravata; è il titolo di reato per cui furono condannati gli imputati
artt. 266, commi 2 e 2-bis; art. 271; art. 273 c.p.p.
Norme sulle intercettazioni: la registrazione deve risultare effettuata mediante impianti della Procura; tuttavia la Cassazione conferma che operazioni successive di ascolto/trascrizione possono essere eseguite anche in remoto senza rendere inutilizzabili le registrazioni, alla luce della giurisprudenza consolidata
Previsione autorizzativa relativa ad ascolti in luoghi diversi; la Corte richiamata nel testo ritiene che l'autorizzazione formale non sia necessaria per la "remotizzazione" dell'ascolto se la registrazione centrale è avvenuta negli impianti della Procura
Regole sulla determinazione della pena e sulle circostanze attenuanti: la valutazione delle attenuanti generiche è questione di fatto devoluta al giudice del merito, che deve motivare tenendo conto degli elementi indicati dall'art. 133
Richiamata nella motivazione: dopo modifiche normative, lo stato di incensuratezza da solo non è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche; il giudice può negarle in assenza di elementi positivi
Art. 591: oneri di specificità dell'appello (richiamato per inammissibilità di motivi non specifici). Art. 616 c.1: principio che consente la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti dichiarati inammissibili
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere revisione dei fatti o una diversa valutazione della prova, salvo che la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica, contraddittoria o carente su punti essenziali; le critiche di merito sulla persuasività delle prove sono inammissibili
- Le intercettazioni sono utilizzabili se la registrazione centrale è avvenuta tramite gli impianti della Procura; la successiva esecuzione di ascolti, trascrizioni o riproduzioni "in remoto" presso uffici di polizia giudiziaria non invalida automaticamente la utilizzabilità, secondo la giurisprudenza consolidata
- Per l'applicazione di aggravanti (es. piu' persone riunite; incapacità della vittima) bastano elementi che dimostrino la contemporanea presenza o l'effetto intimidatorio sui fatti e la capacità di impedire l'azione della vittima; la valutazione resta in primo luogo del giudice di merito
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche richiamando precedenti penali e la mancanza di elementi positivi: il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli, ma deve indicare quelli ritenuti decisivi
- L'applicazione della recidiva richiede motivazione specifica che colleghi le pregresse condotte con una perdurante inclinazione a delinquere; tale valutazione è discrezionale ma deve risultare dal giudizio motivato del giudice di merito
- Motivi di impugnazione generici o introdotti per la prima volta in Cassazione (novità) sono inammissibili: in sede di appello e poi in Cassazione è necessario formulare censure specifiche e articolate
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39450/2023 del 28/09/2023
- Sentenza penale · 28 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39454/2023 del 28/09/2023
- Sentenza penale · 28 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39455/2023 del 28/09/2023
- Sentenza penale · 28 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39456/2023 del 28/09/2023
- Sentenza penale · 28 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39457/2023 del 28/09/2023
- Sentenza penale · 28 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39458/2023 del 28/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →