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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23481/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per detenzione di sostanza stupefacente hashish a fini di spaccio, per un peso di 46,416 grammi, riconducibile all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Con l'unico motivo deduce vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso che la sostanza fosse detenuta per uso personale. La Cassazione rileva però che la decisione impugnata ha valorizzato il notevole dato ponderale, la quantità di dosi medie ricavabili e il rinvenimento, nell'abitazione del ricorrente, di documentazione contabile dell'attività di spaccio con nomi e cifre riferibili ai proventi dell'attività illecita.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha confermato la correttezza della motivazione della Corte d'appello, che aveva ricostruito in modo preciso e circostanziato i fatti e correttamente qualificato la detenzione come finalizzata allo spaccio, escludendo l'uso personale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    La detenzione di hashish in quantitativo significativo, insieme ad ulteriori elementi sintomatici dell'attività di spaccio, consente di ritenere integrata la finalità di cessione a terzi e non l'uso personale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso inammissibile segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per escludere che, nella specie, vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, legittimando la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, è manifestamente infondato il motivo che contesti la ricostruzione della finalità di spaccio quando la sentenza di merito sia sorretta da una motivazione completa, logica e fondata su plurimi indici fattuali convergenti.
  • Ai fini della distinzione tra detenzione per uso personale e detenzione a fini di spaccio, assumono rilievo il dato ponderale, il numero di dosi medie ricavabili e il rinvenimento di elementi documentali o contabili compatibili con un'attività di cessione illecita.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente è normalmente tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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