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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25406/2022 del 26/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in sede di merito un atto di intimazione relativo all'accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2011, contestando l'operato dell'Amministrazione. In appello aveva dedotto, in sintesi, che vi fosse un errore nella dichiarazione dei redditi del 2010, con indicazione di una somma in eccedenza e omessa contabilizzazione di tre fatture, e che l'azione accertativa fosse comunque decaduta. La CTR ha respinto l'appello limitandosi, secondo il ricorrente, a una motivazione meramente adesiva alla sentenza di primo grado, senza esaminare le specifiche censure. Con il ricorso per cassazione è stata quindi dedotta la violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per motivazione apparente della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo al vizio di motivazione: la sentenza della CTR era sostanzialmente priva di un'adeguata illustrazione delle critiche dell'appellante e delle ragioni del loro superamento, limitandosi a una conclusione sintetica sul corretto recupero a tassazione della differenza tra compensi percepiti e dichiarati. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione sufficiente e non meramente apparente; la sua assenza o inadeguatezza determina nullità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso può far valere anche un vizio processuale, quando la censura sia idonea a incidere sulla validità della decisione.

  • artt. 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario la sentenza deve esporre in modo comprensibile le ragioni della decisione e il confronto con i motivi di impugnazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione per relationem è ammissibile solo se consente di comprendere il percorso logico-argomentativo e il vaglio delle censure di appello.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza di appello è nulla quando si limita ad aderire alla decisione di primo grado senza dar conto, anche sinteticamente, dei motivi di gravame e delle ragioni del loro rigetto.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice di secondo grado dimostra di avere esaminato le censure proposte e di essere pervenuto consapevolmente alla conferma della decisione impugnata.
  • La deduzione di un vizio processuale resta ammissibile in cassazione anche se formalmente incardinata sotto una diversa previsione dell'art. 360 c.p.c., purché il vizio denunciato sia astrattamente idoneo a determinare la cassazione della sentenza.
  • La motivazione è apparente quando non consente di individuare il thema decidendum, il criterio logico seguito dal giudice e le ragioni effettive della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioMotivazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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