Cassazione Penale, Sentenza n. 24490/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che confermava la condanna per reati collegati a rapina e tentata estorsione. Sorrentino ha dedotto tre motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento delle intercettazioni che avrebbero dimostrato l'inattendibilità della persona offesa; (2) insufficienza delle prove in ordine all'impossessamento, alle condotte violente a lui attribuite, al profitto e al momento consumativo della rapina (e, in subordine, alla qualificazione come tentata estorsione); (3) mancanza dell'elemento soggettivo (dolo) e richiesta, al più, derubricazione in reati meno gravi. Da'bour Nisreen ha proposto quattro motivi: inosservanza e omessa motivazione circa le intercettazioni; contestazione del dolo di rapina ritenuto dalle corti nonostante il contesto di diatriba personale; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione per natura passionale del movente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti, ritenendo che le doglianze in realtà chiedessero una rivalutazione del merito (fattispecie preclusa in sede di legittimità). È stato confermato che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione congrua e non contraddittoria, valutando adeguatamente le intercettazioni, la credibilità della persona offesa e la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di rapina e tentata estorsione in concorso. Inoltre, la Corte ha escluso le attenuanti invocate alla luce della gravità, della pianificazione e della violenza dell'azione. Per questi motivi i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., per la colpa nella proposizione dei ricorsi.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla rapina; la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato e la Cassazione non ha sindacato la valutazione di fatto svolta dai giudici di merito.
Norma richiamata nel capo di imputazione (in concorso con altre norme); la Corte ha valutato congruamente la configurabilità del reato contestato in concorso.
Richiamati per i concorsi di persone nei reati; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione in concorso dei ricorrenti.
Invocato dalla difesa con riferimento a vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua e non affetta da leale carenza.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente per delimitare gli strumenti di gravame in Cassazione: la Corte ha osservato che i ricorrenti chiedevano una rivalutazione del fatto, operazione non consentita ai sensi di questa norma.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Uso formale per il riassunto dei motivi in sede di ricorso; segnalata come riferimento procedurale per la sintesi dei motivi impugnatori.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n. 137 (convertito)
Norma richiamata per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione (procedura straordinaria per ragioni organizzative durante il periodo citato).
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la irrogazione di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per i ricorrenti la cui proposizione del ricorso ha determinato l'inammissibilità per colpa.
Richiamato con riferimento alla responsabilità in concorso; la Corte ha ritenuto integrata la responsabilità concorrente degli imputati.
Citato in relazione alle circostanze attenuanti generiche: la Corte d'appello ha valutato, in base al suo potere discrezionale, di non riconoscere attenuanti alla luce della gravità e della pianificazione del fatto.
Massime di principio
- Le questioni di merito sulla valutazione della prova (credibilità della persona offesa, significato delle intercettazioni, ricostruzione fattuale) sono rimesse al giudice di merito; la Corte di Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o carente.
- Le intercettazioni telefoniche vanno interpretate nel contesto e possono assumere valenza confessoria anche se contengono sfumature; la loro mera esistenza non impone automaticamente l'infondatezza della versione della vittima se il giudice di merito le contestualizza.
- La sussistenza del dolo per reati patrimoniali (rapina/estorsione) richiede una valutazione globale degli elementi: l'atto materiale, il profitto e la partecipazione in concorso; spiegazioni alternative offerte dalla difesa devono incidere sui fatti in modo concreto per travolgere la valutazione di merito.
- Il riconoscimento di attenuanti o della provocazione è un apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo che la motivazione sia assolutamente carente o contraddittoria.
- Ricorsi che, nei fatti, chiedono la riapertura della valutazione probatoria o una rivalutazione integrale della prova sono a rischio di inammissibilità o rigetto in Cassazione se i giudici di merito hanno fornito motivazioni congrue.
- Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa, la Corte può comminare spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque la proposizione di motivi manifestamente generici o meramente rivisitativi può esporre la parte a conseguenze economiche.
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