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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24490/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che confermava la condanna per reati collegati a rapina e tentata estorsione. Sorrentino ha dedotto tre motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento delle intercettazioni che avrebbero dimostrato l'inattendibilità della persona offesa; (2) insufficienza delle prove in ordine all'impossessamento, alle condotte violente a lui attribuite, al profitto e al momento consumativo della rapina (e, in subordine, alla qualificazione come tentata estorsione); (3) mancanza dell'elemento soggettivo (dolo) e richiesta, al più, derubricazione in reati meno gravi. Da'bour Nisreen ha proposto quattro motivi: inosservanza e omessa motivazione circa le intercettazioni; contestazione del dolo di rapina ritenuto dalle corti nonostante il contesto di diatriba personale; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione per natura passionale del movente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti, ritenendo che le doglianze in realtà chiedessero una rivalutazione del merito (fattispecie preclusa in sede di legittimità). È stato confermato che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione congrua e non contraddittoria, valutando adeguatamente le intercettazioni, la credibilità della persona offesa e la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di rapina e tentata estorsione in concorso. Inoltre, la Corte ha escluso le attenuanti invocate alla luce della gravità, della pianificazione e della violenza dell'azione. Per questi motivi i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., per la colpa nella proposizione dei ricorsi.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla rapina; la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato e la Cassazione non ha sindacato la valutazione di fatto svolta dai giudici di merito.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma richiamata nel capo di imputazione (in concorso con altre norme); la Corte ha valutato congruamente la configurabilità del reato contestato in concorso.

  • art. 56 e art. 110 cod. pen.

    Richiamati per i concorsi di persone nei reati; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione in concorso dei ricorrenti.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa con riferimento a vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua e non affetta da leale carenza.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente per delimitare gli strumenti di gravame in Cassazione: la Corte ha osservato che i ricorrenti chiedevano una rivalutazione del fatto, operazione non consentita ai sensi di questa norma.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Uso formale per il riassunto dei motivi in sede di ricorso; segnalata come riferimento procedurale per la sintesi dei motivi impugnatori.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n. 137 (convertito)

    Norma richiamata per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione (procedura straordinaria per ragioni organizzative durante il periodo citato).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la irrogazione di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per i ricorrenti la cui proposizione del ricorso ha determinato l'inammissibilità per colpa.

  • art. 42 cod. pen.

    Richiamato con riferimento alla responsabilità in concorso; la Corte ha ritenuto integrata la responsabilità concorrente degli imputati.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Citato in relazione alle circostanze attenuanti generiche: la Corte d'appello ha valutato, in base al suo potere discrezionale, di non riconoscere attenuanti alla luce della gravità e della pianificazione del fatto.

Massime di principio

  • Le questioni di merito sulla valutazione della prova (credibilità della persona offesa, significato delle intercettazioni, ricostruzione fattuale) sono rimesse al giudice di merito; la Corte di Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o carente.
  • Le intercettazioni telefoniche vanno interpretate nel contesto e possono assumere valenza confessoria anche se contengono sfumature; la loro mera esistenza non impone automaticamente l'infondatezza della versione della vittima se il giudice di merito le contestualizza.
  • La sussistenza del dolo per reati patrimoniali (rapina/estorsione) richiede una valutazione globale degli elementi: l'atto materiale, il profitto e la partecipazione in concorso; spiegazioni alternative offerte dalla difesa devono incidere sui fatti in modo concreto per travolgere la valutazione di merito.
  • Il riconoscimento di attenuanti o della provocazione è un apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo che la motivazione sia assolutamente carente o contraddittoria.
  • Ricorsi che, nei fatti, chiedono la riapertura della valutazione probatoria o una rivalutazione integrale della prova sono a rischio di inammissibilità o rigetto in Cassazione se i giudici di merito hanno fornito motivazioni congrue.
  • Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa, la Corte può comminare spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque la proposizione di motivi manifestamente generici o meramente rivisitativi può esporre la parte a conseguenze economiche.

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