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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12839/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede convenuto)

La controversia

La controversia nasce da lavori di ristrutturazione eseguiti su un immobile confinante con quello di un proprietario che lamentava un problema di stabilità e danni alla propria proprietà. L'originario proprietario danneggiato aveva ottenuto un accertamento tecnico preventivo e poi aveva convenuto in giudizio la proprietaria dell'immobile oggetto dei lavori, ritenendola responsabile ex art. 2051 c.c.; la convenuta aveva contestato la domanda e chiamato in garanzia il direttore dei lavori, che a sua volta aveva chiamato la propria assicurazione professionale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. In appello gli eredi dell'originario attore avevano ottenuto riforma della decisione e condanna dell'erede della convenuta al risarcimento dei danni. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che in appello non si sarebbe potuto riqualificare o riesaminare la domanda come fondata su art. 2051 c.c. dopo asserita rinuncia a tale titolo; (2) violazione dell'art. 2051 c.c., perché il danno derivava dall'attività dei lavori dell'appaltatore e non dalla cosa in custodia, con indebita confusione tra custodia e responsabilità aquiliana; (3) ulteriore violazione dell'art. 2051 c.c. per avere la Corte territoriale presunto sempre la custodia e l'ingerenza del committente nell'appalto, trattando l'appaltatore come longa manus del committente; (4) motivo sulla domanda di garanzia verso il direttore dei lavori; (5) motivo sulle spese di lite. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondati il secondo e il terzo, osservando che, nel contratto d'appalto, va distinto se il danno provenga dalla cosa in sé, ipotesi in cui può venire in rilievo l'art. 2051 c.c., oppure dall'attività dell'appaltatore, ipotesi in cui la responsabilità è ex art. 2043 c.c. e la responsabilità del committente può configurarsi solo in casi specifici (impresa manifestamente inidonea o direttive rigide e inderogabili imposte dal committente). Ha quindi dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo e disposto la cassazione con rinvio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai motivi secondo e terzo, ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio, perché la Corte d'appello aveva confuso la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. con la responsabilità per fatto dell'appaltatore ex art. 2043 c.c., applicando erroneamente una presunzione generale di custodia e di ingerenza del committente. Il primo motivo è stato invece rigettato, in quanto la riqualificazione giuridica operata dal giudice di merito è stata ritenuta comunque idonea a superare la doglianza di omessa pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché il giudice di appello ha comunque deciso sulla domanda, riqualificandola nell'ambito della responsabilità da custodia.

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cose in custodia presuppone che il danno derivi dalla cosa in sé e dal suo dinamismo, non dall'attività dell'uomo che la utilizza; non può essere applicata automaticamente ai casi di danni causati dall'esecuzione di lavori appaltati.

  • art. 2043 c.c.

    Quando il danno deriva dall'attività dell'appaltatore, la fattispecie di riferimento è la responsabilità aquiliana per condotta colposa o omissiva.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama, in sostanza, che non può gravare sul committente un onere liberatorio da caso fortuito se prima non sia stato correttamente individuato il titolo di responsabilità applicabile.

  • art. 2051 c.c.

    "danno causato dalla cosa per il suo stesso dinamismo"

    L'articolo opera solo se l'evento dannoso è prodotto dalla cosa e non dall'azione dell'appaltatore.

  • art. 2051 c.c.

    La prova liberatoria del fortuito è rilevante solo nella corretta fattispecie di custodia, non come presunzione generale di responsabilità del committente in appalto.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto occorre distinguere con precisione se il danno a terzi derivi dalla cosa in sé, per il suo dinamismo autonomo, oppure dall'attività materiale dell'appaltatore: solo nel primo caso può venire in rilievo la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.
  • Se il pregiudizio è cagionato dall'esecuzione dell'opera o da una condotta dell'appaltatore, la base della responsabilità non è la custodia della cosa ma la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.; per il committente la responsabilità è configurabile solo in presenza di specifici presupposti, come l'affidamento a impresa manifestamente inidonea o l'imposizione di direttive rigide e inderogabili.
  • Non è consentito presumere in astratto che il committente sia sempre custode del bene oggetto di appalto o che eserciti sempre ingerenza sull'attività dell'appaltatore: tali circostanze devono essere accertate in concreto.
  • La riqualificazione giuridica della domanda è ammissibile solo se lascia immutati i fatti allegati; in caso contrario non può trasformarsi una domanda ex art. 2043 c.c. in una ex art. 2051 c.c. o viceversa.
  • La prova liberatoria del caso fortuito appartiene alla struttura della responsabilità da custodia e non può essere utilizzata per spostare indebitamente sul committente l'intero rischio dei danni derivanti dall'autonoma attività dell'appaltatore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità da cose e animaliAppalto
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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