Cassazione Penale, Sentenza n. 25605/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto, operato dal Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza del 22/06/2022, della sua istanza di liberazione condizionale ai sensi dell'art. 16-nonies d.l. n. 8/1991. Lombardo, condannato all'ergastolo e sottoposto a detenzione domiciliare dal 2003 in quanto collaboratore di giustizia per reati commessi negli anni 1985-1991, ha dedotto che il Tribunale ha violato la legge e viziosamente motivato il provvedimento, avendo riconosciuto requisiti ammissibili ma rigettato la domanda unicamente per la mancata dichiarazione di risarcimento delle vittime e per la presunta assenza di un serio impegno verso la comunità, senza valutare complessivamente il lungo percorso collaborativo e trattamentale e gli altri elementi di reinserimento sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini esposti, ritenendo la motivazione del Tribunale illogica e incongrua perché ancorata soltanto all'assenza di iniziative risarcitorie e a un generico mancato impegno verso la comunità, senza valutare adeguatamente la lunga attività di collaborazione, il percorso rieducativo e i benefici già concessi (permessi, liberazione anticipata, detenzione domiciliare dal 2003). La Corte ha affermato che l'assenza di azioni risarcitorie non è di per sé ostativa alla liberazione condizionale e che il giudizio prognostico sul "sicuro ravvedimento" deve essere formulato sulla base della valutazione complessiva del percorso trattamentale e degli elementi concreti di reinserimento. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 16-nonies, d.l. 15 n. 8 del 1991
subordina la concessione della liberazione condizionale al requisito che l'istante abbia espiato la parte di pena prevista, sia acquisita la prova del ravvedimento e non risultino persistenti collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva
La norma consente la concessione della liberazione condizionale al collaboratore anche derogando ad alcuni limiti ordinari, ma pone come condizione la prova del ravvedimento e l'assenza di collegamenti persistenti con la criminalità; tuttavia l'adempimento delle obbligazioni civili (comma 4) non assume valore assoluto e l'assenza di iniziative risarcitorie non è automaticamente ostativa: il ravvedimento va valutato complessivamente sul percorso trattamentale e sui comportamenti concreti nel corso dell'esecuzione della pena.
Richiamato in relazione ai limiti di pena cui l'art. 16-nonies può derogare in tema di ammissibilità; la Cassazione sottolinea che la deroga prevista dall'art. 16-nonies riguarda le condizioni di ammissibilità ma non esonera dal valutare il requisito del ravvedimento e la finalità rieducativa in termini di certezza o elevata probabilità di futura conformazione alla legge.
Massime di principio
- Per i collaboratori di giustizia la liberazione condizionale richiede la prova del "sicuro ravvedimento" valutato sulla base dell'insieme dei comportamenti tenuti e del percorso trattamentale: non è sufficiente un giudizio isolato su un singolo elemento.
- L'assenza di iniziative risarcitorie verso le vittime non è di per sé ostativa alla concessione del beneficio; va considerata come uno dei molteplici indici del ravvedimento, non come fattore determinante ed esclusivo.
- Il giudice deve valorizzare elementi quali la durata e la qualità della collaborazione, la partecipazione a programmi rieducativi, l'attività lavorativa e di studio, i rapporti familiari e il comportamento processuale (permessi, liberazione anticipata, detenzione domiciliare) per formulare un giudizio prognostico attendibile.
- Se il provvedimento di rigetto si fonda in modo esclusivo o prevalente su un solo elemento (es. mancato risarcimento) omettendo la valutazione complessiva del percorso rieducativo, la Cassazione tende ad annullare e rinviare per nuovo esame.
- In fase istruttoria difensiva conviene produrre documentazione dettagliata sul percorso trattamentale, attività lavorative, certificazioni delle autorità penitenziarie e ogni elemento che dimostri la stabile e duratura adesione a valori socialmente condivisi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25561/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25562/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25563/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25564/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25565/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25566/2023 del 14/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →