Cassazione Civile, Ordinanza n. 39166/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l’amministrazione finanziaria aveva rideterminato la rendita di un impianto eolico, includendo nella stima diretta anche la torre in acciaio dell’aerogeneratore. La società contribuente aveva impugnato l’atto e i giudici di merito avevano accolto il ricorso, ritenendo che la torre dovesse essere esclusa dal calcolo in quanto componente funzionalmente inserita nel processo produttivo. In Cassazione l’amministrazione ha dedotto la violazione dell’art. 1, comma 21, della L. n. 208 del 2015, sostenendo che la torre eolica dovesse invece essere considerata costruzione rilevante ai fini catastali. La società resistente ha eccepito anche il giudicato esterno, richiamando precedenti tra le stesse parti su impianti similari, ma la Corte ha escluso la fondatezza dell’eccezione perché l’accertamento sulla funzione della torre è valutazione di merito legata alla specifica fattispecie.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, l’art. 1, comma 21, L. 208/2015 esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Applicando tale criterio, ha condiviso la decisione di merito che aveva qualificato la torre dell’aerogeneratore come componente essenziale e funzionale al processo di produzione dell’energia, e non come mera costruzione da includere nella rendita. Il ricorso è stato quindi respinto; la novità della questione ha giustificato la compensazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
«a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»
la norma introduce un criterio di esclusione dalla stima diretta dei componenti impiantistici funzionali allo specifico processo produttivo; ciò che rileva non è la mera infissione al suolo o la consistenza fisica del manufatto, ma la sua strumentalità al processo produttivo
Massime di principio
- In materia di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dalla stima diretta vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti che siano funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connessi o infissi al suolo.
- La qualificazione di un componente come costruzione rilevante ai fini catastali oppure come impianto escluso dalla stima dipende dalla sua funzione concreta nel sistema produttivo e costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- È legittima l’esclusione dalla rendita catastale di un elemento che, pur integrato strutturalmente nell’opera, svolga una funzione essenziale e attiva nel processo produttivo, anziché una mera funzione statica o di supporto.
- L’eccezione di giudicato esterno non è fondata quando il precedente invocato richiede comunque una verifica fattuale specifica e non vi sia identità piena della situazione concreta oggetto di valutazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39028/2021 del 09/12/2021
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39029/2021 del 09/12/2021
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39030/2021 del 09/12/2021
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39031/2021 del 09/12/2021
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39032/2021 del 09/12/2021
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39033/2021 del 09/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →