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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12661/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da alcuni soci lavoratori, della deliberazione del 5 ottobre 2007 con cui una società cooperativa li aveva esclusi dalla compagine sociale. I ricorrenti chiedevano l'invalidazione della delibera e il risarcimento dei danni conseguenti. In primo e secondo grado la domanda era stata respinta perché l'esclusione era stata giustificata da inadempienze degli esclusi, in particolare il mancato versamento di quote sociali dovute per gli anni 1989 e 2000, mentre il controcredito opposto dai soci in compensazione, relativo a pretese retribuzioni non corrisposte, era stato ritenuto non accertato e comunque disconosciuto. In cassazione i ricorrenti articolavano due motivi: con il primo deducevano violazione della l. n. 142 del 2001 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che, per effetto dell'art. 2 di tale legge, avrebbe dovuto applicarsi l'art. 18 l. n. 300 del 1970 e che, una volta annullata la deliberazione di esclusione del socio lavoratore, il giudice avrebbe dovuto riconoscere automaticamente la tutela prevista da quella norma; con il secondo denunciavano violazione dell'art. 324 c.p.c., affermando che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto esistente un giudicato sulla inesistenza del credito retributivo opposto in compensazione, giudicato che, secondo loro, non si era formato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva negato il credito retributivo perché i ricorrenti non erano più soci, ma aveva valorizzato il fatto che quel credito non era stato provato come certo, liquido ed esigibile, anzi era stato disconosciuto da precedenti pronunce di merito. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che, anche a prescindere dal richiamo al successivo giudicato formatosi con altra pronuncia, la decisione impugnata si fondava autonomamente sull'assenza di un credito certo, liquido ed esigibile; poiché tale ratio non era stata specificamente censurata, la doglianza era priva di interesse e non poteva condurre alla cassazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dichiarato, ove dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 2

    Richiamata dai ricorrenti per sostenere l'applicabilità della disciplina del socio lavoratore e il rinvio alla tutela prevista per il lavoratore subordinato.

  • L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18

    Invocato dai ricorrenti come base dell'automatismo reintegratorio conseguente all'annullamento della delibera di esclusione del socio lavoratore.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'asserita formazione del giudicato sulla mancanza del credito retributivo opposto in compensazione; la Corte rileva che, comunque, la ratio decisoria era altra e autonoma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contestare un presupposto diverso o logicamente antecedente.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su una ratio autonoma e sufficiente a sorreggerla, la mancata specifica impugnazione di tale ratio rende il motivo inidoneo a determinare la cassazione della sentenza.
  • La deduzione di un credito in compensazione presuppone che il credito sia accertato, certo, liquido ed esigibile; in difetto di tali requisiti, la compensazione non può essere utilmente opposta.
  • In sede di legittimità non è sufficiente invocare una disciplina astrattamente applicabile al rapporto, occorrendo dimostrare che essa incida sulla specifica motivazione posta a base della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieRecesso del socioAmministratoriLicenziamentoImpugnazioni
RamiSocietarioLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiCompensatio lucri cum damnoGiudicatoOnere della prova

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