Cassazione Penale, Sentenza n. 38394/2023 del 20/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 9.1.2023 della Corte d'appello di Catania che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata per i periodi in cui Costanzo Gaetano era stato sottoposto a custodia cautelare (8.11.2011-29.11.2011) e successivamente ad arresti domiciliari. Le imputazioni riguardavano vari reati (tra cui artt. 416 c.p., 476, 482, 479, 640 bis c.p. ecc.). In primo grado l'imputato fu assolto per il capo A perché il fatto non sussisteva e per il capo B il procedimento si estinse per prescrizione. I ricorrenti sostengono che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione debba applicarsi anche quando il proscioglimento avvenga per cause diverse dall'assoluzione nel merito (es. prescrizione). Hanno denunciato violazione dell'art. 606, lett. c) ed e) c.p.p., inosservanza di norme processuali e degli artt. 314 e 315 c.p.p. e carenza o manifesta illogicita' della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha confermato il principio secondo cui il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione richiede che la misura cautelare sia stata adottata per titoli di reato poi accertati come infondati mediante formule assolutorie; se il reato si estingue per prescrizione non sorge di regola il diritto all'indennizzo, salvo che la durata della custodia ecceda la misura della pena astrattamente irrogabile o quella in concreto inflitta nei precedenti gradi, e solo per la parte eccedente, oppure quando siano accertati i presupposti dell'ingiustizia formale. Inoltre, se il provvedimento restrittivo si fondava su piu' contestazioni, il proscioglimento non di merito anche per una sola di esse, se idonea autonomamente a giustificare la misura, impedisce il riconoscimento della riparazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Articola i motivi di ricorso per cassazione; i ricorrenti hanno invocato tali lett. ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile in base ai principi sulla riparazione per ingiusta detenzione
artt. 314 e 315, cod. proc. pen.
Norme relative alla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte le interpreta nel senso che la prescrizione del reato preclude di regola l'indennizzo, salvo le eccezioni indicate (detenzione eccedente la pena astratta o accertata ingiustizia formale)
articoli del codice penale contestati (es. art. 416, art. 640 bis, art. 476, 482, 479 c.p.)
Citati nel dispositivo d'accusa che ha giustificato la custodia cautelare; la Corte rileva che, se la detenzione e' stata disposta per piu' reati e almeno una contestazione rimane idonea a legittimare la misura (anche se le altre si estinguono per prescrizione), non nasce il diritto all'indennizzo
Massime di principio
- La riparazione per ingiusta detenzione richiede in linea generale una formula assolutoria che accerti l'ingiustizia sostanziale della detenzione; la semplice estinzione del reato per prescrizione non basta di per se' ad aprire il diritto all'indennizzo
- Se la misura cautelare si fonda su piu' contestazioni, la presenza anche di una sola contestazione idonea ad autorizzare la misura impedisce il riconoscimento della riparazione per le altre contestazioni estinte per prescrizione
- Il diritto all'indennizzo puo' sussistere quando la durata della custodia cautelare superi la pena astrattamente irrogabile o quella concretamente inflitta nei precedenti gradi, ma solo per la parte di detenzione che eccede tale misura
- La rinuncia formale da parte dell'imputato a far valere la causa di non punibilità (se presente) preclude il riconoscimento della riparazione, salvo i casi di accertata ingiustizia formale
- Chi intende ottenere la riparazione deve provare il vizio che rende ingiusta la detenzione (assoluzione con formula piena o circostanze che dimostrino l'ingiustizia formale) e valutare il rischio di eventuali spese e sanzioni processuali in caso di ricorso infondato
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