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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02469/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua e logicamente e giuridicamente adeguata nel giustificare l'affermazione di responsabilità e la pena inflitta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo per un furto aggravato, deducendo con un unico motivo l'insufficienza della motivazione della decisione di merito. La doglianza, secondo la Corte di cassazione, non si confrontava in modo puntuale con le argomentazioni delle sentenze di merito, risultando generica e aspecifica, e tendeva a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata quale base del reato contestato.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Aggravante del furto richiamata nella contestazione e nella condanna.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Ulteriore aggravante del furto richiamata nella contestazione e nella condanna.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso è stato ritenuto manifestamente inammissibile perché proposto con motivo generico e aspecifico, non deducibile in cassazione in quella forma.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera deduzione di insufficienza motivazionale, se generica e priva di puntuale critica, è inammissibile.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione del merito attraverso censure meramente assertive o stereotipate sulla motivazione, quando la sentenza di appello abbia già espresso un percorso argomentativo coerente e immune da vizi logico-giuridici.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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