Sentenza n. 297/2026 - L'aquila, Sezione 1
per la condanna al risarcimento del danno curriculare causato dal silenzio inadempimento serbato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo (già Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città de L'Aquila e i Comuni del Cratere) sulle istanze della società Servizi Integrati s.r.l. a decorrere dal 2016 e, successivamente, del procuratore, nell'interesse di parte ricorrente, del 22 giugno 2020, tutte finalizzate ad ottenere il visto ex art. 4, comma 3 D.M. n. 154/2017 sul certificato esecuzione dei lavori afferente le opere di consolidamento statico e recupero conservativo della Chiesa della Beata Antonia in L'Aquila (categoria OS2-A), concluse regolarmente il 6 agosto 2015, come da certificato di regolare esecuzione del 1 settembre 2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Soprintendenza sulle istanze dirette a ottenere il visto di buon esito sul certificato di esecuzione dei lavori relativi al consolidamento statico e recupero conservativo di una chiesa sottoposta a tutela
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di tutela)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto il risarcimento del danno curriculare asseritamente derivato dal ritardo della Soprintendenza nell'apposizione del visto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.M. n. 154/2017 sul certificato relativo a lavori conclusi nel 2015. Il visto è stato apposto soltanto nel novembre 2021, dopo oltre cinque anni dalla trasmissione del certificato. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2 della l. n. 241/1990 e dell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 154/2017, sostenendo che l'amministrazione avesse richiesto chiarimenti ultronei sulle vicende contrattuali e che il ritardo le avesse impedito di spendere tempestivamente la classifica III nella categoria OS2-A, necessaria per partecipare a gare di importo superiore. Ha quantificato equitativamente il danno in euro 25.850,00, assumendo come parametro il 5% della differenza tra gli importi associati alle classifiche II e III. L'amministrazione ha resistito. In via preliminare, la ricorrente ha contestato l'utilizzabilità della documentazione depositata tardivamente dall'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inutilizzabile la documentazione depositata dall'amministrazione il 17 marzo 2026, perché prodotta oltre il termine di quaranta giorni liberi previsto dall'art. 73 c.p.a. Nel merito ha rigettato la domanda risarcitoria. Ha qualificato la pretesa come domanda di risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell'art. 2-bis della l. n. 241/1990, precisando che la mera violazione del termine procedimentale non determina automaticamente il diritto al ristoro: il ricorrente deve provare il ritardo, il danno, il nesso causale e l'elemento soggettivo dell'amministrazione. Sebbene la durata del procedimento fosse anomala, il giudice ha rilevato che l'istruttoria era stata condizionata dalla necessità di acquisire chiarimenti documentati sui responsabili della conduzione dei lavori e sui periodi di sospensione. Soprattutto, la società non aveva dimostrato di avere utilizzato l'azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a. né il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della l. n. 241/1990. L'omessa attivazione di tali strumenti ha escluso la prova sia del danno sia del nesso causale, poiché il privato aveva contribuito a perpetuare la situazione di inerzia. La domanda è stata comunque ritenuta infondata anche per carenza di prova del pregiudizio economico: non erano state individuate gare specifiche, né prodotti bandi o atti dai quali risultasse che la classifica III fosse requisito indispensabile e che la società avrebbe potuto partecipare se il visto fosse stato rilasciato tempestivamente. Mancava inoltre la prova degli ulteriori requisiti di partecipazione e di una ragionevole probabilità di aggiudicazione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
La violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento rileva ai fini della responsabilità da ritardo, ma non comporta automaticamente il risarcimento.
Il danno da ritardo richiede la prova del danno, del nesso causale tra ritardo e pregiudizio e dell'elemento soggettivo della pubblica amministrazione; non costituisce un ristoro automatico collegato alla mera violazione del termine.
art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990
Il potere sostitutivo costituisce uno degli strumenti che il privato può attivare per contrastare l'inerzia amministrativa; la mancata attivazione incide sulla prova del danno e del nesso causale.
art. 4, comma 3, D.M. n. 154/2017
Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25, ... la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti.
Il certificato relativo a lavori su beni culturali deve essere corredato dall'attestazione dell'autorità di tutela sul buon esito degli interventi; tale attestazione ha natura specialistica e consente l'utilizzazione del certificato ai fini della qualificazione.
L'azione avverso il silenzio è uno degli strumenti processuali disponibili per contrastare l'inerzia amministrativa; la mancata attivazione è stata valorizzata dal giudice ai fini della prova del nesso causale e del danno da ritardo.
Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche ... fino a venti giorni liberi.
La produzione documentale effettuata oltre il termine di quaranta giorni liberi prima dell'udienza è inutilizzabile, ove tempestivamente contestata.
L'azione risarcitoria richiede la dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, inclusi danno, nesso causale ed elemento soggettivo.
Massime di principio
- Il risarcimento del danno da ritardo nell'adozione di un provvedimento amministrativo non consegue automaticamente alla violazione del termine procedimentale: il privato deve provare il danno concreto, il nesso causale tra l'inerzia e il pregiudizio e l'elemento soggettivo dell'amministrazione.
- La mancata attivazione, da parte del privato, degli strumenti disponibili per contrastare l'inerzia amministrativa, quali l'azione avverso il silenzio e il potere sostitutivo, può escludere la prova del danno e del nesso causale, quando il ricorrente abbia contribuito a prolungare la situazione di ritardo.
- Per ottenere il risarcimento di un pregiudizio derivante dalla mancata tempestiva qualificazione professionale, non è sufficiente allegare in astratto la possibilità di partecipare a gare di maggiore importo: occorre indicare procedure specifiche, dimostrare che il requisito mancava a causa del ritardo, provare gli ulteriori requisiti di partecipazione e fornire elementi sulla ragionevole probabilità di aggiudicazione.
- L'attestazione di buon esito dell'autorità preposta alla tutela del bene culturale, richiesta per i certificati di lavori nelle categorie specialistiche pertinenti, ha natura specialistica e costituisce presupposto per utilizzare il certificato ai fini della qualificazione dell'impresa.
- La documentazione depositata oltre il termine processuale previsto dall'art. 73 c.p.a. è inutilizzabile quando la tardività sia ritualmente eccepita.
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