Cassazione Penale, Sentenza n. 19887/2022 del 20/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Cappelletti era stato condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione: quale membro del c.d.a. della Trafilsteel s.r.l. (fallita il 18/03/2015) avrebbe usato ripetutamente la carta di credito aziendale per spese personali per circa Euro 78.000 (di cui Euro 35.584,12 in contanti). Il ricorrente deduceva in cassazione: (i) che la transazione del 5/10/2013 con la società costituisse una "bancarotta riparata" (restituzione integrale/rinuncia a crediti prima del fallimento) escludendo l'elemento materiale del reato; (ii) mancata prova del dolo e mancata prova che i prelievi non fossero per scopi sociali; (iii) impropria qualificazione come bancarotta fraudolenta invece che semplice.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In precedenza (sentenza 02/10/2020) la Corte di legittimità aveva annullato con rinvio la sentenza di appello per mancata valutazione adeguata della transazione del 5/10/2013; il giudice di rinvio (Corte d'appello di Milano, 13/04/2021) tuttavia ha ritenuto la transazione generica e priva di elementi che dimostrassero l'effettiva reintegrazione del patrimonio o la certezza/liquidità dei crediti rinunciati, confermando la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione (utilizzo non autorizzato della carta per circa Euro 78.000). La Cassazione, nel rigettare il nuovo ricorso, ha richiamato i principi secondo cui la "bancarotta riparata" richiede reintegrazione del patrimonio prima della dichiarazione di fallimento e che grava sull'amministratore l'onere di provare la corrispondenza fra versamenti e atti distrattivi. Ha altresì ritenuto provata la sussistenza del dolo e l'effetto lesivo per la garanzia dei creditori, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 223
Richiamata come norma che disciplina le pene accessorie applicate alla condanna per reati fallimentari; la sentenza richiama le pene accessorie disposte in primo grado
Richiamata nel ricorso (come possibile scriminante) ma la Corte ha ritenuto inapplicabile la scriminante e che la transazione non escludeva la rilevanza penale
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Norma invocata per le censure di cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate o generiche e il ricorso dunque inammissibile
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente alle spese
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Richiamato per la requisitoria scritta del Pubblico Ministero depositata ai sensi della norma; il PM aveva chiesto l'accoglimento del primo motivo e l'annullamento con rinvio
Massime di principio
- La "bancarotta riparata" richiede una reintegrazione effettiva e verificabile del patrimonio aziendale prima della dichiarazione di fallimento; una transazione generica e non quantificata non basta a eliminare la rilevanza penale degli atti distrattivi.
- Grava sull'amministratore/gestore che invoca la riparazione l'onere di provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti (o rinunce) e gli atti distrattivi originari; senza prova dettagliata la deduzione è irrilevante.
- Per i reati di bancarotta patrimoniale il dolo è costituito dalla consapevolezza di destinarle diversamente le risorse sociali rispetto alla loro funzione aziendale, non dalla volontà di causare il dissesto: dunque prove della sottrazione e della consapevolezza sono decisive.
- Operazioni tra privati (cessioni di quote, transazioni tra socio e società) che non dimostrino con precisione importi, natura e certezza dei crediti non incidono sui rapporti verso i creditori fallimentari e non neutralizzano automaticamente l'illecito penale.
- Contestazioni generiche su finalità delle spese (es. affermazioni che i prelievi fossero "per scopi sociali") senza elementi probatori nuovi e concreti sono in genere inidonee a travolgere valutazioni già compiute nei precedenti gradi e possono essere ritenute inammissibili o infondate.
- La temporalità degli atti distrattivi rispetto alla dichiarazione di fallimento non impedisce la responsabilità penale se si dimostra che tali atti hanno inciso sulla garanzia dei creditori nel tempo.
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