Cassazione Civile, Ordinanza n. 25315/2024 del 20/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con cui l’Ufficio aveva contestato fatture di acquisto per operazioni inizialmente qualificate come soggettivamente inesistenti, recuperando imposte dirette e IVA e irrogando sanzioni. Dopo un primo giudizio di merito favorevole alla contribuente, la sentenza d’appello era stata cassata con rinvio per difetto di adeguata valutazione del materiale probatorio e per motivazione al di sotto del minimo costituzionale. In sede di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo non provata l’effettività delle operazioni e dunque la loro oggettiva inesistenza. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio non si fosse pronunciato sulla deducibilità dei costi. La ricorrente ha dedotto di avere introdotto in sede di riassunzione la questione dello ius superveniens favorevole di cui all’art. 8 d.l. n. 16/2012, che ha modificato l’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, norma retroattiva secondo cui i componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati sono deducibili nei limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione; secondo la società, tale tema era rimasto senza decisione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha rilevato che la questione relativa all’applicazione dello ius superveniens introdotto dall’art. 8 d.l. n. 16/2012, proposta per la prima volta nel giudizio di rinvio, risultava effettivamente non esaminata dal giudice di merito. Per tale ragione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché esamini la questione della deducibilità dei costi alla luce della normativa sopravvenuta e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di censurare in cassazione l’omessa pronuncia e le nullità della sentenza per violazione di norme processuali
impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni e questioni ritualmente devolute; la sua violazione ricorre quando una questione decisiva resta priva di esame
art. 8 d.l. 2 marzo 2012, n. 16
norma sopravvenuta favorevole al contribuente, con efficacia retroattiva, che disciplina la deducibilità dei componenti negativi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti nei limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione
art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537
come modificato dal d.l. n. 16/2012, regola la deducibilità dei costi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati
art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537
i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso indeduzione delle predette spese
i costi non restano automaticamente indeducibili, ma sono deducibili entro il limite dell’importo non ammesso in deduzione
Massime di principio
- Se una questione decisiva introdotta ritualmente nel giudizio di rinvio non viene esaminata dal giudice, la sentenza è affetta da omessa pronuncia e va cassata per violazione dell’art. 112 c.p.c.
- Lo ius superveniens tributario favorevole al contribuente, se dotato di efficacia retroattiva, deve essere applicato anche nel giudizio pendente e nel giudizio di rinvio, ove ne ricorrano i presupposti.
- In tema di costi relativi a operazioni non effettivamente scambiate o prestate, la disciplina sopravvenuta non esclude in assoluto la deducibilità, ma la ammette nei limiti previsti dalla legge.
- Quando il giudice di rinvio omette di confrontarsi con una specifica questione di diritto ritualmente devoluta, la cassazione con rinvio è il rimedio necessario per il nuovo esame della controversia.
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