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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30294/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza di conferma della condanna in appello deducendo nullita' delle notifiche relative ai decreti di citazione per le udienze di appello del 14/12/2001 e del 05/04/2002. Sostengono che le notifiche furono effettuate nelle mani di Izzo Amelia (madre del Fontana) e di Architravo Arturo e che tali persone sono state ritenute erroneamente capaci e conviventi con gli imputati, con conseguente vizio di notifica che avrebbe inciso sul diritto di difesa. Si allega la produzione di certificazioni anagrafiche e si riferisce che il giudice dell'esecuzione aveva disposto la rinotificazione di alcuni estratti contumaciali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto prevalente e probante l'attestazione dell'ufficiale giudiziario nella relata di notifica circa il rapporto di convivenza fra destinatario e consegnatario dell'atto, osservando che tale attestazione, basata su indicazioni ricevute al momento della notifica, non e' frutto di indagine ma prevale sulle risultanze anagrafiche e puo' coesistere con esse poiche' "convivenza" non coincide necessariamente con "coabitazione". La Corte ha inoltre sottolineato lo stretto rapporto di parentela (madre-figlio, suocera-nuora) e la ripetuta consegna degli atti presso la residenza dei ricorrenti nelle mani della madre, ritenendo che i ricorrenti non abbiano assolto l'onere rigoroso di provare l'inesistenza della convivenza. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa e senza ravvisare colpa grave, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Parte datorice della censura di cassazione (vizio di motivazione o nullita'): il motivo proposto riguarda la nullita' delle notifiche. La Corte dichiara il motivo manifestamente inammissibile ritenendo non provato il vizio denunciato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere delle spese a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilita' del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti alle spese del procedimento.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Considerata per modulare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto che, non essendovi colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilita', fosse opportuno disporre un versamento equitativo di euro 3.000,00.

  • Articoli penali richiamati nella sentenza di merito (es.: art. 110 cod. pen., L. 47/85 art. 20 lett. b), DPR 380/2001, L. 5/11/1971 n. 1086 artt. 2 13 4 14, art. 110, art. 349 cod. pen.)

    Queste norme sono richiamate come titoli di reato per cui i ricorrenti furono condannati in primo e secondo grado. La Cassazione, nel provvedimento esaminato, non ha riformato il giudizio di merito su tali norme, essendosi pronunciata esclusivamente sull'inammissibilita' del ricorso per vizi di notifica.

  • Giurisprudenza di Sez. 3 (es. n. 229 del 28/06/2017, dep. 09/01/2018, Rv. 272092-01)

    Richiamata per affermare il principio secondo cui l'attestazione dell'ufficiale giudiziario nella relata circa la convivenza prevale sulle risultanze anagrafiche e che chi contestasse la convivenza deve provare rigorosamente il proprio assunto, specie se esiste un stretto vincolo familiare.

Massime di principio

  • L'attestazione dell'ufficiale giudiziario nella relata di notifica circa la convivenza e' altamente probativa e puo' prevalere sulle certificazioni anagrafiche; per contestarla occorre una prova rigorosa.
  • Convivenza e coabitazione non sono concetti identici: la convivenza puo' essere temporanea e rilevabile dalle circostanze operative al momento della notifica.
  • In presenza di stretti rapporti familiari (es. madre-figlio, suocera-nuora) la presunzione che il consegnatario possa essere legittimato a ricevere atti e' piu' forte; il rimedio e' produrre elementi concreti che dimostrino l'assenza di quel rapporto.
  • La mera produzione di certificazioni anagrafiche non e' di per sé sufficiente a disattendere l'attestazione dell'ufficiale giudiziario; sono necessari mezzi di prova idonei a dimostrare la non convivenza.
  • La ripetuta consegna degli atti presso la medesima residenza e sempre nelle mani della stessa persona rafforza la validita' della notifica.
  • Se si intende impugnare la validita' di una notifica, e' opportuno raccogliere prove dirette (dichiarazioni di terzi, documenti di residenza effettiva, elementi che provino la presenza abituale altrove) e non limitarsi a certificazioni anagrafiche.

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