Cassazione Penale, Sentenza n. 30294/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza di conferma della condanna in appello deducendo nullita' delle notifiche relative ai decreti di citazione per le udienze di appello del 14/12/2001 e del 05/04/2002. Sostengono che le notifiche furono effettuate nelle mani di Izzo Amelia (madre del Fontana) e di Architravo Arturo e che tali persone sono state ritenute erroneamente capaci e conviventi con gli imputati, con conseguente vizio di notifica che avrebbe inciso sul diritto di difesa. Si allega la produzione di certificazioni anagrafiche e si riferisce che il giudice dell'esecuzione aveva disposto la rinotificazione di alcuni estratti contumaciali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto prevalente e probante l'attestazione dell'ufficiale giudiziario nella relata di notifica circa il rapporto di convivenza fra destinatario e consegnatario dell'atto, osservando che tale attestazione, basata su indicazioni ricevute al momento della notifica, non e' frutto di indagine ma prevale sulle risultanze anagrafiche e puo' coesistere con esse poiche' "convivenza" non coincide necessariamente con "coabitazione". La Corte ha inoltre sottolineato lo stretto rapporto di parentela (madre-figlio, suocera-nuora) e la ripetuta consegna degli atti presso la residenza dei ricorrenti nelle mani della madre, ritenendo che i ricorrenti non abbiano assolto l'onere rigoroso di provare l'inesistenza della convivenza. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa e senza ravvisare colpa grave, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Parte datorice della censura di cassazione (vizio di motivazione o nullita'): il motivo proposto riguarda la nullita' delle notifiche. La Corte dichiara il motivo manifestamente inammissibile ritenendo non provato il vizio denunciato.
Norma richiamata per l'onere delle spese a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilita' del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti alle spese del procedimento.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Considerata per modulare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto che, non essendovi colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilita', fosse opportuno disporre un versamento equitativo di euro 3.000,00.
Queste norme sono richiamate come titoli di reato per cui i ricorrenti furono condannati in primo e secondo grado. La Cassazione, nel provvedimento esaminato, non ha riformato il giudizio di merito su tali norme, essendosi pronunciata esclusivamente sull'inammissibilita' del ricorso per vizi di notifica.
Giurisprudenza di Sez. 3 (es. n. 229 del 28/06/2017, dep. 09/01/2018, Rv. 272092-01)
Richiamata per affermare il principio secondo cui l'attestazione dell'ufficiale giudiziario nella relata circa la convivenza prevale sulle risultanze anagrafiche e che chi contestasse la convivenza deve provare rigorosamente il proprio assunto, specie se esiste un stretto vincolo familiare.
Massime di principio
- L'attestazione dell'ufficiale giudiziario nella relata di notifica circa la convivenza e' altamente probativa e puo' prevalere sulle certificazioni anagrafiche; per contestarla occorre una prova rigorosa.
- Convivenza e coabitazione non sono concetti identici: la convivenza puo' essere temporanea e rilevabile dalle circostanze operative al momento della notifica.
- In presenza di stretti rapporti familiari (es. madre-figlio, suocera-nuora) la presunzione che il consegnatario possa essere legittimato a ricevere atti e' piu' forte; il rimedio e' produrre elementi concreti che dimostrino l'assenza di quel rapporto.
- La mera produzione di certificazioni anagrafiche non e' di per sé sufficiente a disattendere l'attestazione dell'ufficiale giudiziario; sono necessari mezzi di prova idonei a dimostrare la non convivenza.
- La ripetuta consegna degli atti presso la medesima residenza e sempre nelle mani della stessa persona rafforza la validita' della notifica.
- Se si intende impugnare la validita' di una notifica, e' opportuno raccogliere prove dirette (dichiarazioni di terzi, documenti di residenza effettiva, elementi che provino la presenza abituale altrove) e non limitarsi a certificazioni anagrafiche.
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