Sentenza del 05/04/2017 n. 1927 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Redditometro - Disponibilità finanziarie - Idonea documentazione - Rileva - Spese contestate - Diretto utilizzo - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Non rileva - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un accertamento sintetico mediante redditometro per l’anno d’imposta 2008, considerando il possesso di tre autovetture e di un motociclo come indici di una maggiore capacità reddituale. Il contribuente contestava l’accertamento per carenza di motivazione, erronea imputazione delle spese e mancata considerazione di alcune entrate e disponibilità finanziarie. In particolare, documentava la disponibilità, nell’anno accertato, di circa 158.553 euro derivanti dalla vendita di un immobile, accreditati sul proprio conto corrente, oltre ad altre somme disponibili.
La decisione
La Commissione ha ritenuto inizialmente corretto e adeguatamente motivato l’accertamento dell’Ufficio, fondato sulla presunzione prevista dall’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973. Tuttavia, ha ritenuto che il contribuente avesse fornito una prova contraria idonea, documentando risorse finanziarie aggiuntive sufficienti a sostenere le spese e il mantenimento dei beni indice. Non era necessario dimostrare che quelle specifiche somme fossero state concretamente utilizzate per pagare le spese contestate. L’appello è stato quindi accolto, la sentenza di primo grado riformata e l’avviso di accertamento annullato. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973
Accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva
Il possesso di beni e le relative spese possono fondare una presunzione di maggiore reddito, ma il contribuente può superarla dimostrando l’esistenza di risorse finanziarie idonee a giustificare la capacità di spesa.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti deve provarne i fatti impeditivi, modificativi o estintivi
Una volta forniti dall’Amministrazione gli elementi presuntivi, grava sul contribuente l’onere della prova contraria. Tale prova può consistere nella documentazione di disponibilità finanziarie aggiuntive.
Le modifiche normative sono state considerate quale orientamento volto a evitare un’applicazione eccessivamente rigorosa dell’onere probatorio, che renderebbe la difesa del contribuente sproporzionatamente difficile.
Artt. 3, 24, 53 e 117, comma 1, Costituzione
L’onere della prova imposto al contribuente deve rispettare i principi di uguaglianza, diritto di difesa, capacità contributiva e proporzionalità, evitando richieste probatorie praticamente impossibili o sproporzionate.
Cassazione civile n. 1766/2014
Il contribuente può provare la presenza di redditi esenti per giustificare le proprie disponibilità finanziarie, ma non è tenuto a dimostrare che proprio tali redditi siano stati utilizzati per sostenere le spese contestate
È sufficiente dimostrare l’esistenza e la disponibilità di risorse finanziarie compatibili con le spese contestate; non occorre ricostruire la destinazione puntuale di ogni singola somma.
Massime di principio
- Nel redditometro, la presunzione di maggior reddito derivante dal possesso di beni o dal sostenimento di spese può essere superata documentando risorse finanziarie ulteriori, lecite e disponibili nello stesso periodo d’imposta.
- Il contribuente non deve necessariamente dimostrare che le somme documentate siano state utilizzate proprio per ciascuna spesa contestata; è sufficiente provare che erano concretamente idonee a sostenere la complessiva capacità di spesa.
- La documentazione bancaria, gli atti di vendita di immobili e ogni prova certa della disponibilità di somme possono costituire elementi decisivi per vincere la presunzione dell’accertamento sintetico.
- L’onere probatorio del contribuente non può essere interpretato in modo da richiedere una prova analitica, sproporzionata o praticamente impossibile della provenienza e destinazione di ogni pagamento.
- La correttezza formale e motivazionale dell’accertamento non impedisce il suo annullamento quando il contribuente fornisce una prova contraria adeguata e documentata.
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