Sentenza del 05/04/2017 n. 246 - Comm. Trib. Prov. Brescia
IMU - Contratto di leasing - Risoluzione del contratto - Mancata restituzione - Soggetto passivo d'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che la risoluzione del contratto di leasing, se non seguita dalla restituzione dell'immobile al concedente, non determina il venir meno della soggettività passiva dell'utilizzatore. Poiché quest'ultimo continua a detenere e godere del bene, resta tenuto al pagamento dell'IMU fino alla riconsegna effettiva dell'immobile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo IMU dopo la risoluzione, per mora dell'utilizzatore, di un contratto di leasing immobiliare. Sebbene il contratto sia stato risolto, l'immobile non è stato restituito al concedente e l'utilizzatore ha continuato a godere del bene. La questione è quindi se la risoluzione faccia cessare immediatamente l'obbligo tributario dell'utilizzatore oppure se tale obbligo permanga fino alla riconsegna materiale dell'immobile.
Norme richiamate
Disciplina IMU applicabile agli immobili concessi in leasing
Nel leasing immobiliare, il soggetto passivo è individuato, durante la vigenza del rapporto e fino alla riconsegna del bene, nel soggetto che dispone dell'immobile in forza del contratto e ne mantiene la disponibilità materiale. La sola risoluzione contrattuale non è sufficiente a trasferire l'obbligo impositivo al concedente se l'immobile non è stato restituito.
Massime di principio
- La risoluzione di un contratto di leasing non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligo IMU dell'utilizzatore.
- Ai fini dell'IMU assume rilievo determinante la riconsegna materiale dell'immobile, non soltanto la cessazione o risoluzione formale del contratto.
- L'utilizzatore che continua a detenere o godere del bene dopo la risoluzione rimane normalmente soggetto passivo dell'imposta fino alla restituzione effettiva.
- Per dimostrare la cessazione dell'obbligo tributario è opportuno documentare la data di riconsegna, mediante verbale, consegna delle chiavi o altra prova equivalente.
- La regola è riferita alla situazione descritta e non esclude valutazioni diverse in presenza di specifiche disposizioni normative, clausole contrattuali o accertamenti sulla concreta disponibilità del bene.
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