Sentenza del 05/04/2017 n. 264 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 2 e 273 - Normativa nazionale e sanzioni amministrativa e penale per stessi fatti- Omissione dell'IVA - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articolo 50 - Principio del ne bis in idem - Identità della persona imputata o sanzionata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudice italiano ha chiesto se il principio del ne bis in idem, sancito dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, impedisse di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell'IVA dopo che, per i medesimi fatti, era stata applicata una sanzione tributaria definitiva del 30%. La sanzione tributaria era stata inflitta alle società rappresentate dagli imputati, mentre il procedimento penale riguardava direttamente i legali rappresentanti persone fisiche.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 50 della Carta non osta alla normativa italiana. Il principio del ne bis in idem richiede, anzitutto, che la stessa persona sia stata destinataria sia della precedente sanzione sia del successivo procedimento penale. Poiché le sanzioni tributarie erano state applicate a società dotate di personalità giuridica distinta dalle persone fisiche imputate, tale condizione non risultava soddisfatta. Spetta comunque al giudice nazionale verificare concretamente l'identità dei soggetti coinvolti. La Corte non ha quindi escluso in assoluto il cumulo di sanzioni tributarie e penali, ma lo ha ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione nel caso di soggetti giuridicamente distinti.
Norme richiamate
Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
"Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge"
Il principio del ne bis in idem vieta che la stessa persona sia sanzionata o perseguita più di una volta per lo stesso illecito. L'identità della persona destinataria delle due misure è una condizione preliminare e indispensabile.
Articolo 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU
"Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dai giudici dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva"
La norma tutela il ne bis in idem penale; la Corte ha tuttavia esaminato direttamente la questione alla luce della Carta, precisando che la CEDU non è formalmente parte del diritto dell'Unione.
Articoli 2 e 273 della direttiva 2006/112/CE
Le disposizioni collegano la disciplina nazionale delle sanzioni IVA all'obbligo degli Stati membri di assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e di contrastare le evasioni; per questo le misure rientrano nell'ambito di applicazione della Carta.
Articolo 325 TFUE
È richiamato quale base dell'obbligo degli Stati membri di contrastare le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione, comprese quelle relative all'IVA.
Articolo 13, comma 1, decreto legislativo n. 471/1997
"Sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato"
Prevede la sanzione tributaria amministrativa per il mancato versamento dell'imposta alle scadenze prescritte.
Articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74/2000
"Omesso versamento di IVA"
Prevedono la responsabilità penale per l'omesso versamento dell'IVA oltre la soglia prevista dalla legge, quando l'imposta dichiarata non viene versata entro il termine stabilito.
Massime di principio
- Il ne bis in idem si applica solo se la precedente sanzione e il successivo procedimento riguardano la stessa persona giuridica o fisica; la mera coincidenza dei fatti non è sufficiente.
- Una sanzione inflitta a una società non impedisce automaticamente un procedimento penale contro il suo amministratore o legale rappresentante, perché società e persona fisica sono soggetti giuridicamente distinti.
- La responsabilità dell'amministratore deve essere valutata personalmente: il fatto di aver agito per conto della società non trasferisce automaticamente su di lui l'identità soggettiva della sanzione societaria.
- Se invece la precedente sanzione e il successivo procedimento riguardano la stessa persona, occorre verificare anche l'identità dei fatti, la natura sostanzialmente penale della prima sanzione e l'eventuale presenza di un sistema coordinato e proporzionato di procedimenti.
- La decisione riguarda specificamente il requisito dell'identità del soggetto e non stabilisce che ogni cumulo tra sanzioni tributarie e penali sia sempre legittimo.
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