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Sentenza

Sentenza del 05/04/2017 n. 229 - Comm. Trib. Prov. Varese

PROCESSO TRIBUTARIO - Comunicazione di recupero rimborsi erroneamente erogati - Autonoma impugnabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la comunicazione con cui l'Amministrazione finanziaria richiedeva la restituzione di somme ritenute indebitamente rimborsate, sostenendo che si trattasse di un atto meramente interlocutorio o endoprocedimentale, non autonomamente impugnabile. La questione riguardava quindi la natura della comunicazione e la sua idoneità a concretizzare una pretesa tributaria definitiva.

La decisione

La comunicazione di recupero è stata ritenuta autonomamente impugnabile. Essa non costituisce un semplice atto in itinere, perché porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria compiuta e definita: la restituzione delle somme ritenute erroneamente rimborsate. Inoltre, la pretesa iscritta a ruolo rappresenta l'atto presupposto rispetto alla successiva cartella di pagamento. Ne consegue che il contribuente può contestare la comunicazione senza dover attendere necessariamente la notifica della cartella.

Massime di principio

  • Un atto dell'Amministrazione finanziaria è autonomamente impugnabile quando rende conoscibile una pretesa tributaria già determinata, attuale e concreta, anche se la riscossione non è ancora sfociata nella cartella di pagamento.
  • La qualificazione formale dell'atto non è decisiva: anche una comunicazione denominata informalmente può essere impugnabile se produce effetti lesivi immediati nella sfera patrimoniale del contribuente.
  • La comunicazione di recupero di un rimborso ritenuto indebito non è un mero passaggio preparatorio quando quantifica o identifica con sufficiente precisione la somma da restituire.
  • In situazioni analoghe, il contribuente può valutare l'impugnazione dell'atto già ricevuto, senza attendere l'atto successivo della riscossione, per evitare la stabilizzazione della pretesa tributaria.

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